Torre eolica non tassabile: componente attiva del processo produttivo (Cass. civ. Sez. V n. 5235 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della rendita catastale degli impianti eolici, ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, non va computata nella stima diretta la torre in acciaio che sostiene la navicella e il rotore, trattandosi di componente funzionale allo specifico processo produttivo di energia. La norma introduce una nozione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti che prescinde dall’infissione stabile al suolo e dalla consistenza fisica del manufatto, rilevando il solo rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. La torre di sostegno, parte inscindibile dell’unicum impiantistico con rotore e navicella, è priva di autonomia funzionale e di utilità residua al di fuori del processo produttivo. Spetta al giudice di merito accertare se la torre assolva solo una funzione passiva di sostegno ovvero anche quella di componente attiva ed essenziale della macchina.

Il Fatto

La società proprietaria di un impianto eolico presentava denuncia DOCFA dichiarando una rendita catastale ridotta, non computando la struttura dell’aerogeneratore (traliccio, navicella e rotore) in ragione dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015. L’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita, includendo il valore del suolo, della fondazione, della cabina e della sola torre.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente per difetto di motivazione dell’avviso; la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’ufficio, ritenendo la torre una costruzione accatastabile. La Cassazione, con ordinanza di annullamento con rinvio, cassava la decisione e indicava il principio da applicare. In sede di rinvio la C.T.R. qualificava la torre come parte dell’unicum impiantistico, escludendola dal calcolo della rendita. L’ufficio ricorreva nuovamente per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, relativo alla dedotta motivazione apparente, osserva che il vizio è configurabile solo quando l’apparato argomentativo non renda percepibili le ragioni della decisione. Nella specie la C.T.R. ha dato conto, con argomentazioni congrue, del perché la torre costituisse parte inscindibile dell’unicum impiantistico e elemento funzionale essenziale dell’impianto.

La Corte ribadisce che il libero convincimento del giudice di merito, fondato sugli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera sul piano dell’apprezzamento di fatto, insindacabile in legittimità, salvo il limite dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Quanto all’art. 384 cod. proc. civ., i poteri del giudice di rinvio variano secondo la ragione dell’annullamento; nel caso concreto l’ufficio non deduce una violazione dei principi fissati in sede di rinvio, ma censura il diverso criterio di determinazione del valore fondiario.

Sul secondo motivo la Corte ricostruisce l’orientamento consolidato: la torre eolica stabilmente infissa al suolo non concorre alla rendita quando il giudice di merito accerti che assolva anche una funzione di componente attiva della macchina, oltre a quella passiva di sostegno. La norma catastale, non impositiva, delinea il regime ordinariamente applicabile ai beni funzionali al processo produttivo, prescindendo dall’infissione al suolo e dalla consistenza volumetrica.

Il terzo e il quarto motivo attengono alla quantificazione della rendita. La Corte esclude l’omessa pronuncia, poiché la decisione adottata implica necessariamente la reiezione dei profili non espressamente esaminati; nel merito la C.T.R. ha correttamente individuato il valore venale in comune commercio con riferimento al biennio censuario 1988/1989, applicando l’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 alle singole componenti immobiliari residue. Il ricorso è inammissibile dove richiede una rivalutazione nel merito e infondato nel resto. L’ufficio è condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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