Notifica PEC senza ricevute: ricorso in cassazione inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 7041 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso sia notificato in via telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati, nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato eml o msg, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994. Tale produzione rileva sul piano dell’ammissibilità e può intervenire, ex art. 372 cod. proc. civ., fino all’udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis cod. proc. civ. La mancata produzione delle ricevute impedisce di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio e determina l’inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità di disporne il rinnovo ex art. 291 cod. proc. civ., poiché la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità.
Il Fatto
Una azienda territoriale per l’edilizia residenziale propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione di un avviso di accertamento IMU per l’anno 2016.
Il Comune intimato non svolge difese. La questione che conduce alla decisione della Corte non attiene al merito tributario, ma alla regolarità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che la difesa della ricorrente ha depositato copia del messaggio PEC originale, completo di testo ed eventuali allegati, senza però fornire alcuna prova della trasmissione. Non risulta prodotta né la ricevuta di avvenuta consegna né quella di accettazione, sicché il processo notificatorio non appare compiuto neppure per il notificante.
Il quadro normativo di riferimento è ricostruito attraverso l’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994, che individua il perfezionamento della notifica telematica nella generazione della ricevuta di accettazione per il notificante e della ricevuta di avvenuta consegna per il destinatario, secondo gli artt. 6, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 68 del 2005. L’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della medesima legge disciplina il deposito analogico delle ricevute con attestazione di conformità quando non sia possibile procedere con modalità telematiche.
Da qui la conseguenza: la mancata produzione delle ricevute impedisce di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio e determina l’inesistenza della notificazione, come affermato in termini dalle pronunce richiamate (Cass. n. 29670 del 2024, n. 15298 del 2020, n. 20072 del 2015). Non è quindi consentito il rinnovo ex art. 291 cod. proc. civ., riservato alla sola notificazione esistente ma nulla.
La Corte valorizza il criterio delle Sezioni Unite n. 14916 del 2016, che qualificano come residuale la categoria dell’inesistenza, configurabile quando l’attività posta in essere sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l’atto. Nel caso concreto manca del tutto sia la prova della presa in carico e dell’inoltro del messaggio all’indirizzo destinatario, sia quella dell’avvenuta consegna, con conseguente inidoneità dell’atto a raggiungere il proprio effetto tipico.
Il Collegio distingue nettamente la fattispecie da quella decisa con Cass. n. 16189 del 2023, dove le ricevute erano state depositate, sia pure in formato pdf anziché eml o msg, e residuava incerto solo l’esito della notificazione. Qui, invece, non è dato affermare né che la consegna vi sia stata né che non vi sia stata: l’esito resta ignoto. In assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso è dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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