Nessun diritto del condomino in lite di partecipare all’assemblea sul giudizio (Cass. civ. Sez. II n. 7491 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, non sussiste il diritto di quest’ultimo, portatore di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale, di partecipare all’assemblea. Non sussiste, di conseguenza, la sua legittimazione a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione ai sensi dell’art. 66 disp. att. cod. civ. La fattispecie non integra il conflitto di interessi disciplinato dall’art. 2373 cod. civ., poiché la posizione del condomino in lite si connota per la sua formale e sostanziale estraneità al tema sul quale l’assemblea è chiamata a deliberare.
Il Fatto
Un condomino ha convenuto in giudizio il condominio per ottenere l’annullamento di una delibera assembleare con la quale era stato conferito a un legale l’incarico di costituirsi in un giudizio di appello promosso dallo stesso condomino contro il condominio, e di verificare la legittimità dell’attività esercitata dal medesimo condomino in un’unità di sua proprietà. L’impugnazione si fondava sul difetto di convocazione all’assemblea.
Il tribunale ha annullato la delibera solo per la parte relativa all’incarico di verifica, rigettando l’impugnativa quanto all’incarico di difesa nel giudizio di appello. La Corte di appello di Palermo, in accoglimento del gravame, ha annullato anche tale parte, richiamando in via analogica la disciplina societaria del conflitto di interessi. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione se all’assemblea chiamata a pronunciarsi sulla costituzione del condominio in un giudizio pendente con un condomino quest’ultimo debba essere ritualmente convocato ai sensi dell’art. 66 disp. att. cod. civ. Il primo motivo di ricorso è ritenuto fondato; il secondo è dichiarato assorbito.
Il Collegio richiama integralmente l’orientamento espresso con l’ordinanza n. 3192 del 2.2.2023. In ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale si scinde in due gruppi portatori di interessi contrapposti: coloro che deliberano sull’azione o sulla resistenza e coloro che ne sono destinatari come parte avversa nel giudizio. Tale scissione incide sulle regole di svolgimento dell’assemblea e sulle relative maggioranze, in modo analogo a quanto avviene nel condominio parziale.
La Corte esclude che la situazione possa ricondursi alla figura del conflitto di interessi di cui all’art. 2373 cod. civ., che ha carattere sempre potenziale e rileva solo se produce uno sviamento effettivo dell’interesse collettivo: il partecipante in conflitto è computato ai fini dei quorum costitutivo e deliberativo, salva la facoltà di astensione (Cass. Sez. 2, n. 19131 del 28.09.2015). Nella fattispecie il tratto saliente è invece l’estraneità del condomino in lite rispetto alle determinazioni della compagine.
Ne consegue che non è configurabile nemmeno un autonomo interesse del condomino in lite ad accedere alla riunione, non potendo il relativo diritto essere scisso dall’esercizio del voto. Al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 10, comma 2, legge n. 392 del 1978, non esiste un distinto diritto alla convocazione per la sola fase preparatoria della riunione. La Corte richiama, per conferma, la regola applicata in tema di ripartizione delle spese di lite nella controversia con un condomino, ove è ritenuta nulla, per impossibilità dell’oggetto, la delibera che ponga tali spese anche a carico del condomino in lite (Cass. n. 1629 del 2018; Cass. n. 13885 del 2014; Cass. n. 801 del 1970).
La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda di annullamento. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, considerato che il principio di diritto applicato si è affermato in epoca successiva alla proposizione della domanda.
Nota della Redazione
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