Sospensione per pregiudizialità tra cause pendenti davanti allo stesso giudice (Cass. civ. Sez. 3 n. 461 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della sospensione necessaria del processo per pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., è indispensabile che le cause siano state proposte davanti a giudici diversi. Nell’ipotesi in cui cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo giudice, questi non può disporne la sospensione, ma deve o può disporne la riunione, rispettivamente ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., salvo che i procedimenti si trovino irrimediabilmente in fasi diverse, come nel caso in cui una causa sia già stata rimessa in decisione mentre l’altra sia ancora in fase di trattazione o istruttoria. La violazione di tale principio è sindacabile, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione.
Il Fatto
Una società di mutuo soccorso (l’attuale ricorrente) aveva convenuto in giudizio la società conduttrice (la resistente) dinanzi al Tribunale di Gorizia, domandando la declaratoria di risoluzione di un contratto di locazione e il rilascio degli immobili, in virtù di una clausola di collegamento negoziale con un contratto preliminare di compravendita, dal quale aveva nel frattempo recesso. La società conduttrice si era costituita, eccependo l’inadempimento della controparte e proponendo, in un separato giudizio dinanzi al medesimo Tribunale, domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ex art. 2932 cod. civ. Nel primo giudizio era, inoltre, intervenuta la società acquirente del complesso immobiliare, ai sensi dell’art. 111, terzo comma, cod. proc. civ.
Il giudice del procedimento di rilascio, ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le due cause, aventi ad oggetto il medesimo contratto preliminare e pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario ma assegnate a magistrati diversi, aveva disposto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. Avverso tale provvedimento, l’interveniente ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, cui ha aderito la società di mutuo soccorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, pur accogliendo il ricorso per ragioni diverse da quelle dedotte, ha enunciato il principio cardine in materia: la sospensione necessaria per pregiudizialità è uno strumento processuale che opera soltanto quando le cause siano pendenti davanti a giudici diversi.
Qualora le cause connesse siano state instaurate dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, il giudice non può disporne la sospensione, ma deve verificarne l’eventuale riunione, in applicazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ. Tale obbligo o facoltà viene meno solo se i procedimenti si trovino in una fase processuale ormai differenziata e non più ricomponibile, come nell’ipotesi in cui una causa sia già stata rimessa in decisione.
La violazione del suddetto principio non è irrilevante. Essa, infatti, costituisce un vizio del provvedimento di sospensione, sindacabile anche d’ufficio dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza.
Nel caso concreto, il Tribunale di Gorizia, nel disporre la sospensione, non aveva considerato che il diverso procedimento, avente ad oggetto la domanda ex art. 2932 cod. civ., pendeva davanti ad altro magistrato dello stesso Tribunale e si trovava nella medesima fase processuale di quello sospeso. Pertanto, il giudice avrebbe dovuto rimettere gli atti al Presidente del Tribunale per l’eventuale riunione dei procedimenti, piuttosto che sospendere il processo. La Corte ha, quindi, disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Gorizia, fissando il termine per la riassunzione e condannando la società resistente alla rifusione delle spese del regolamento.
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Nota della Redazione
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