Onere della prova del possesso nell’azione di reintegrazione (Cass. civ. Sez. II n. 12386 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di reintegrazione di cui all’art. 1168 cod. civ. incombe sull’attore l’onere di dimostrare l’esercizio di fatto del possesso, inteso come relazione effettiva con la cosa corrispondente all’esercizio di un diritto reale, al momento del preteso spoglio. La tutela possessoria presuppone la prova di un potere di fatto durevole e pacifico, utilizzato in epoca prossima allo spoglio, non essendo sufficienti deposizioni generiche o risultanze della fase interdittale prive di specificità. La decisione che rigetta la domanda per mancato assolvimento di tale onere è insindacabile in sede di legittimità quando si fonda su un accertamento di fatto. Il difetto di possesso tutelabile è profilo decisivo e assorbente, che rende superfluo l’esame delle censure relative all’individuazione dell’autore dello spoglio. La tutela possessoria non è subordinata alla durata ultrannuale del potere di fatto corrispondente alla servitù, poiché l’art. 1066 cod. civ. indica solo i criteri di misura e modalità della servitù.
Il Fatto
Una società cooperativa conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata la figlia della proprietaria di un fondo, lamentando che su quel terreno erano state piantate una siepe e collocata al centro una statua, con ostacolo all’esercizio della servitù di passaggio vantata in favore di due fondi di sua proprietà. La ricorrente chiedeva il ripristino dei luoghi, la reintegrazione nel possesso della servitù e la condanna generica al risarcimento del danno.
All’esito della fase sommaria il Tribunale ordinava la reintegrazione; il reclamo veniva accolto e il ricorso possessorio rigettato. Nel giudizio di merito interveniva la madre della convenuta, dichiarando di aver ordinato essa stessa la collocazione delle piante e della statua. Con sentenza di primo grado il Tribunale accoglieva la domanda di reintegrazione e rigettava quella risarcitoria. La Corte d’appello di Napoli, accogliendo il gravame principale e riformando integralmente la decisione, rigettava la domanda della società, dichiarava assorbito il gravame incidentale di quest’ultima e inammissibile quello della madre. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione anticipata. Richiamando le Sezioni Unite n. 9611/2024, la Corte ribadisce che il consigliere delegato può fare parte, ed essere nominato relatore, del collegio investito della decisione, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ., poiché la proposta non ha funzione decisoria e la decisione in camera di consiglio non costituisce fase autonoma di riesame.
Nel merito la Corte esamina unitariamente i tre motivi, connessi tra loro. Il primo contesta la qualificazione dell’azione e l’applicazione del paradigma dell’art. 1170 cod. civ.; il secondo censura la motivazione in punto di legittimazione passiva della convenuta; il terzo lamenta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2733 e 2735 cod. civ. per omessa valutazione delle risultanze probatorie e delle ammissioni di controparte.
I motivi non meritano accoglimento. La Corte ricorda che l’azione di reintegra tutela il possesso come relazione di fatto con la cosa e richiede sempre la dimostrazione dell’esercizio di fatto del possesso, secondo un indirizzo consolidato richiamato nelle pronunce n. 1274/1999 e n. 3906/2000. La decisione impugnata, pur nella sovrabbondanza degli argomenti, si fonda sulla constatazione del mancato assolvimento, da parte della ricorrente, dell’onere di provare che al momento dello spoglio esercitava un potere di fatto corrispondente alla servitù sulla striscia occupata.
La Corte d’appello ha escluso che tale prova potesse trarsi dalle deposizioni testimoniali, che non dimostravano il durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima allo spoglio, e dalle informazioni della fase interdittale, giudicate generiche. Il richiamo della Corte al “solo” anno 2005 è qualificato come mera imprecisione del linguaggio: la Cass. n. 15971/2011 chiarisce che la disposizione dell’art. 1066 cod. civ., nel richiamare la pratica dell’anno precedente, indica solo i criteri per risolvere le controversie su misura e modalità della servitù, senza subordinare la tutela alla durata ultrannuale del potere di fatto.
L’accertamento della mancanza di un possesso tutelabile è profilo decisivo e assorbente, che rende superfluo l’esame delle doglianze sull’individuazione dell’autore materiale o morale dello spoglio. Il ricorso è rigettato. Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., avendo il collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., secondo la lettura delle Sezioni Unite n. 28540/2023. La ricorrente è condannata alle spese e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1066 c.c. – Possesso delle servitù
- Art. 1168 c.c. – Azione di reintegrazione
- Art. 1170 c.c. – Azione di manutenzione
- Art. 2733 c.c. – Confessione giudiziale
- Art. 2735 c.c. – Confessione stragiudiziale
- Art. 51 c.p.c. – Astensione del giudice
- Art. 52 c.p.c. – Ricusazione del giudice
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati