Contraddittorio endoprocedimentale e termine dilatorio non operano verso il socio (Cass. civ. Sez. V n. 12811 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità dell’atto impositivo grava sull’Amministrazione finanziaria per i soli tributi armonizzati e nei confronti del soggetto destinatario dell’accertamento. Il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 non opera nei confronti del socio. La posizione di quest’ultimo è autonoma rispetto a quella della società, e tale autonomia non è incisa dal fatto che l’accertamento verso la società, per ricavi non contabilizzati, costituisca il presupposto dell’accertamento verso i soci, in forza della presunzione di distribuzione di utili extracontabili. La disciplina del contraddittorio preventivo introdotta dall’art. 6-bis della l. n. 212/2000 non è applicabile ai fatti anteriori.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società di persone un avviso di accertamento con cui, all’esito di indagini sulla movimentazione bancaria dei soci e dei loro familiari, recuperava a tassazione maggiori redditi per l’anno d’imposta 2008 a fini Irap, Ires e Iva. Per le rispettive quote di partecipazione venivano notificati i relativi avvisi alla socia accomandataria e al socio accomandante.

Tutti gli atti venivano impugnati. Il contribuente, nella qualità di erede del socio accomandante, impugnava l’avviso notificato al proprio dante causa davanti alla Corte di giustizia tributaria di Milano, che respingeva il ricorso. Depositava poi atto di intervento volontario nel giudizio pendente tra la società e l’altra socia, conclusosi con declaratoria di estinzione per avvenuta definizione della pendenza mediante sanatoria ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018. Con la sentenza di secondo grado l’appello della contribuente veniva respinto, quanto al contraddittorio endoprocedimentale, sul rilievo della prova di numerosi incontri tra le parti. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denunciava la violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, nel testo vigente ratione temporis. La ricorrente sosteneva che al termine della verifica non era stato redatto alcun verbale di chiusura delle operazioni e che l’atto impositivo recava sottoscrizione in data successiva. Quanto alla prova di resistenza, rilevava che la società, in sede di accertamento con adesione, aveva prodotto documenti poi valorizzati dall’Ufficio con riduzione in autotutela della pretesa.

La Corte ha ritenuto il motivo non fondato. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 24823/2015 e le pronunce successive, ha ribadito che l’Amministrazione è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, a pena di nullità dell’atto, per i soli tributi armonizzati, e sempre che il contribuente abbia enunciato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, senza opposizione meramente pretestuosa.

Fuori da tale perimetro non sussiste alcun obbligo sanzionabile a carico dell’Ufficio. La Corte ha precisato che la disciplina del contraddittorio preventivo introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 219/2023, che ha inserito l’art. 6-bis nella l. n. 212/2000, non è applicabile ratione temporis ai fatti di causa.

Quanto all’argomento della ricorrente, secondo cui l’accertamento verso la società concerneva anche l’Iva, la Corte ha osservato che il termine dilatorio non opera anche nei confronti del socio. La posizione di quest’ultimo è autonoma rispetto a quella della società, e tale rilievo non è scalfito dal fatto che l’accertamento verso la società, per ricavi non contabilizzati, costituisca il presupposto dell’accertamento verso i soci, in base alla presunzione di distribuzione di utili extracontabili, come affermato da Cass. n. 18854/2020 e Cass. n. 18383/2020.

Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio e alle ulteriori somme ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380-bis cod. proc. civ., oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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