Concorso di riprese per fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti: il giudicato parziale vincola il giudice del rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 6220 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo il carattere fittizio del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario, fondata su indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto. A tal fine non assumono rilievo né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci. Il giudice del rinvio è inoltre vincolato dal giudicato interno formatosi sulle riprese a tassazione non interessate dalla pronuncia di cassazione, dovendo limitare il nuovo esame ai soli profili devoluti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, contestando l’uso di una fattura relativa a un’operazione soggettivamente inesistente e l’uso di una fattura per un’operazione oggettivamente inesistente. Il ricorso della contribuente veniva respinto in primo e secondo grado. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 19898 del 2021, cassava la decisione della Commissione tributaria regionale limitatamente ai motivi concernenti l’operazione soggettivamente inesistente, dichiarando inammissibile il motivo relativo all’operazione oggettivamente inesistente. Nel giudizio di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio annullava l’intero avviso di accertamento, ritenendo non dimostrato l’interesse della società all’evasione. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso. Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2909 cod. civ., rilevando che la pronuncia di cassazione del 2021 aveva riguardato esclusivamente la ripresa relativa all’operazione soggettivamente inesistente, mentre il quarto motivo, concernente l’operazione oggettivamente inesistente, era stato dichiarato inammissibile. Ne conseguiva il passaggio in giudicato della sentenza della CTR sulla seconda ripresa, con l’obbligo per il giudice del rinvio di attenervisi. La Corte ha accolto il motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva annullato l’intero atto impositivo, senza considerare che la cassazione non aveva “lambito” la parte relativa all’operazione oggettivamente inesistente.
Con il terzo motivo veniva dedotta la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, censurando la sentenza per aver valorizzato elementi irrilevanti, quali la regolarità dei pagamenti, l’assenza di vantaggi e la regolarità della contabilità. La Corte ha condiviso la censura, richiamando il principio affermato da Cass., 09/08/2022, n. 24471: la regolarità contabile e dei pagamenti, nonché la mancanza di benefici dalla rivendita, non escludono la consapevolezza della frode. La ricostruzione della CGT2 è stata ritenuta contraria ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell’onere probatorio.
Il secondo e il quarto motivo, proposti in via subordinata, sono stati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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