Nessun accesso domiciliare se i verificatori invitano a esibire documenti in ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 15602 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione al contribuente dell’avvio delle operazioni di verifica, con invito a esibire la documentazione presso gli uffici dell’organo accertatore, non integra un accesso in senso tecnico. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di preventiva autorizzazione del Capo dell’Ufficio o del Procuratore della Repubblica, prevista dagli art. 33 d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 52 d.P.R. n. 633/1972, quando i verificatori non compiano ispezioni, verificazioni o ricerche nei locali del contribuente. Manca, in tal caso, un nesso di dipendenza tra l’attività preliminare di comunicazione e la documentazione acquisita successivamente presso gli uffici della Guardia di Finanza, con la conseguenza che il p.v.c. non è illegittimo e l’atto impositivo che su di esso si fonda resta valido.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un’associazione culturale un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, recuperando a tassazione una somma rilevante e rideterminando IRES, IVA e IRAP. L’atto traeva origine da un p.v.c. della Guardia di Finanza, dal quale emergevano movimentazioni bancarie prive di giustificazione, costi indeducibili per difetto del requisito di inerenza e operazioni imponibili non annotate.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, che lo accoglieva parzialmente. Su gravame principale dell’Ufficio e appello incidentale della parte, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale, annullando integralmente l’atto. L’Agenzia proponeva allora ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ. L’Agenzia contesta la decisione del giudice di appello, che aveva annullato l’atto impositivo ritenendo illegittimo il p.v.c. per un asserito accesso presso la sede dell’associazione senza le prescritte autorizzazioni, sul presupposto che quei locali fossero destinati anche ad abitazione del legale rappresentante.
La Corte ritiene il motivo fondato. Dal verbale emerge che i verificatori, in una prima data, si erano limitati a comunicare al legale rappresentante l’avvio delle operazioni di verifica, con invito a esibire la documentazione presso gli uffici del reparto della Guardia di Finanza in una data successiva. Nel medesimo verbale si dà atto che le operazioni sarebbero proseguite presso quegli uffici.
Nessuna documentazione risulta esibita o reperita nel corso del primo incontro. Ne deriva che alcun accesso in senso tecnico è stato effettuato, non essendosi proceduto a ispezioni documentali, verificazioni o ricerche nei locali del contribuente. La qualificazione operata dal giudice di merito è dunque errata: l’attività svolta si esaurisce in una comunicazione preliminare, priva dei caratteri propri dell’accesso.
La Corte esclude, di conseguenza, che possa prospettarsi un’illegittimità del p.v.c. per mancanza delle autorizzazioni del Capo dell’Ufficio e del Procuratore della Repubblica. Non è configurabile alcun nesso di dipendenza tra la comunicazione dell’avvio della verifica e la documentazione posta a base dell’accertamento, acquisita successivamente presso il reparto dei militari operanti.
Il ricorso è pertanto accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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