Imposta di registro proporzionale sulla sentenza di accertamento dell’obbligo del terzo (Cass. civ. Sez. 5 n. 11611 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di mero accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, quali quelle emesse nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. (nel testo previgente), sono soggette all’imposta di registro in misura proporzionale dell’1% ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c, della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, a prescindere dalla circostanza che il credito accertato riguardi corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA. Il principio di alternatività IVA-registro, di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 e specificato dalla nota II all’art. 8 della citata Tariffa, ha natura derogatoria e di stretta interpretazione, sicché non è applicabile alle pronunce di accertamento, ma solo a quelle di condanna. Non è irragionevole, ex art. 3 Cost., il diverso trattamento fiscale riservato alle sentenze di accertamento dell’obbligo del terzo rispetto a quelle di condanna, attesa la diversità degli effetti giuridici prodotti.
Il Fatto
A seguito di un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo promosso da una società di factoring nei confronti di una banca, quale terza tesoriera della debitrice esecutata, il Tribunale emetteva una sentenza di accertamento del credito. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale.
La Commissione Tributaria Provinciale, pur disattendendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della banca, riteneva applicabile l’imposta in misura fissa, in quanto il credito accertato rientrava nel campo di applicazione dell’IVA. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio, affermando la doverosità dell’imposta proporzionale. La banca ricorreva per cassazione, sollevando altresì questione di legittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
Con un unico motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 Cost., ribadendo la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte prima, del d.P.R. n. 131/1986, nella parte in cui assoggetta all’imposta proporzionale le sentenze di accertamento dell’obbligo del terzo, anziché in misura fissa, quando riguardino crediti soggetti ad IVA. La banca invocava l’assimilabilità di tali pronunce a quelle di accertamento in sede endofallimentare, per le quali la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 177/2017, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma.
La Corte ritiene la questione manifestamente infondata, disattendendo la richiesta di rimessione degli atti al Giudice delle leggi. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 177/2017, la Cassazione rammenta che l’agevolazione prevista dalla nota II all’art. 8 della Tariffa trova fondamento nel principio di alternatività, volto ad evitare la doppia imposizione, ma che la sua applicazione agli atti giudiziari è limitata ai soli provvedimenti di condanna.
L’omogeneità tra sentenze di condanna e di accertamento non può discendere dal fatto che l’accertamento del credito sia l’antecedente logico-giuridico della condanna, poiché solo le prime sono suscettibili di esecuzione forzata. La Corte evidenzia un’ulteriore e dirimente differenza rispetto alle sentenze emesse in sede endofallimentare: nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, oggetto della pronuncia non è il credito azionato in via esecutiva, ma il diverso credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo. Per la sua soddisfazione, il creditore procedente necessita della successiva ordinanza di assegnazione, che costituisce il titolo esecutivo per agire contro il terzo.
Non configurandosi la medesima ratio di prevenzione della doppia imposizione, la Corte esclude l’irragionevolezza del trattamento differenziato. Il motivo di ricorso è quindi infondato: alla sentenza di accertamento dell’obbligo del terzo si applica correttamente l’imposta di registro proporzionale dell’1%, ex art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, a prescindere dalla natura IVA del credito. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.