Cooperazione istruttoria e nulla osta all’espulsione dello straniero (Cass. civ. Sez. I n. 16531 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto di espulsione, l’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 impone al Giudice di pace, in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sull’allegata sussistenza dei divieti sanciti dai commi 1 e 1.1, nel testo vigente ratione temporis; ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve riguardare anche l’effettivo inserimento sociale in Italia. Il dovere di cooperazione e integrazione istruttoria, di cui agli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, postula il puntuale assolvimento dell’onere di allegazione e prova da parte del richiedente: in presenza di allegazioni o produzioni generiche, il giudice non è tenuto ad adottare d’ufficio alcuna iniziativa per supplire alle carenze istruttorie. Lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale non ha interesse protetto a far valere la mancanza del nulla osta all’espulsione da parte del giudice penale ex art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Pistoia, con decreto del 29.5.2024, ha rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto. Il giudice ha rilevato che la protezione sussidiaria in precedenza riconosciuta non aveva più valore perché oggetto di rinuncia, che non era stato chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e che non era stata dimostrata alcuna capacità reddituale idonea.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione con due motivi. L’intimata Prefettura non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, per aver il giudice di pace ignorato i fatti documentati e il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale del Paese d’origine e quello italiano.

La Corte enuncia il principio secondo cui, in tema di opposizione a espulsione, il giudice deve valutare l’allegata sussistenza dei divieti dei commi 1 e 1.1 dell’art. 19, con riguardo anche all’effettivo inserimento sociale in Italia, richiamando Cass., n. 15843/2023. Nel caso concreto, tuttavia, il ricorrente non ha allegato specifiche e attuali situazioni del Paese d’origine.

I doveri di cooperazione e integrazione istruttoria postulano il puntuale assolvimento dell’onere di allegazione e prova del richiedente asilo. In presenza di allegazioni o produzioni generiche, il giudice non è tenuto ad adottare d’ufficio alcuna iniziativa, non disponendo degli elementi indispensabili per orientare la propria ricerca (Cass., n. 29455/2024; n. 7105/2021). Il ricorso non contesta neppure la motivazione sull’assenza di radicamento sociale, e tale genericità rende irrilevante il precedente riconoscimento della protezione sussidiaria, ancorché rinunciata. Il motivo è pertanto inammissibile per genericità.

Il secondo motivo è dichiarato infondato. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale non può far valere, quale motivo di invalidità, la mancanza del nulla osta all’espulsione da parte del giudice penale: la previsione dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 è posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l’interesse dell’espulso alla difesa e alla partecipazione al processo è tutelato dall’autorizzazione al rientro ex art. 17 del medesimo decreto (Cass., n. 20693/2019; n. 28869/2005).

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese, per la mancata costituzione dell’intimata; causa esente dal contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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