Custodi acquirenti senza interesse a impugnare la circolare sui veicoli sequestrati (Cons. Stato n. 6201 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
I soggetti selezionati mediante gara e convenzionati con l’Amministrazione per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 214-bis cod. strada non sono titolari di una situazione giuridica soggettiva attiva suscettibile di essere incisa dalla circolare ministeriale che disciplina le modalità di conduzione del veicolo sequestrato privo di copertura assicurativa. La convenzione di servizio non attribuisce alcun diritto all’affidamento in custodia o al trasporto con carroattrezzi, ma impone soltanto l’obbligo di accettare la custodia commissionata dagli organi competenti, sorgendo il diritto alla remunerazione unicamente al momento dell’accettazione. L’interesse anteriore a tale momento degrada a interesse semplice o di mero fatto, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire. Nel merito, l’art. 122-bis, comma 1, cod. ass. priv. introduce una deroga espressa all’art. 193 cod. strada, sicché la circolare si limita a esplicitare l’applicabilità dell’art. 213 cod. strada e la non necessità del carro soccorso.
Il Fatto
Un’associazione nazionale di categoria e una società operante nel soccorso stradale hanno impugnato davanti al TAR Lazio la circolare del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2024, adottata a seguito delle modifiche recate dal d.lgs. n. 184 del 2023 alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria. La circolare chiarisce che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa può essere condotto al luogo di custodia direttamente dal conducente, su percorso indicato dall’organo accertatore, senza l’impiego del carroattrezzi.
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione ad agire, assorbendo le censure di merito. Le ricorrenti hanno proposto appello, sostenendo la natura normativa dell’atto, la sua incidenza sul patrimonio giuridico degli operatori del settore e il contrasto con l’art. 193 cod. strada. Nelle more la sospensiva è stata respinta con l’ordinanza cautelare n. 438 del 2026.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato condivide la conclusione del giudice di prime cure sulla carenza di interesse qualificato. L’art. 214-bis cod. strada prevede che l’Amministrazione individui mediante gara i soggetti con cui stipulare una convenzione avente ad oggetto l’obbligo di assumere la custodia dei veicoli sequestrati. Da qui non deriva alcun diritto alla custodia, ma solo l’obbligo di accettare l’incarico e la pretesa alla relativa remunerazione.
L’associazione esponenziale e l’operatore economico selezionato non possono dunque invocare una situazione giuridica attiva incisa dall’atto. La convenzione non fa sorgere né un diritto soggettivo né un interesse legittimo all’affidamento in custodia o al trasporto con carroattrezzi. Il diritto alla remunerazione si costituisce soltanto con l’accettazione, mentre l’interesse preliminare resta un interesse di mero fatto.
Manca, inoltre, una relazione diretta e immediata tra la posizione delle appellanti e il potere esercitato. La lamentata contrazione del numero di veicoli affidati in custodia è un’ipotesi probabilistica, che non incide sul patrimonio giuridico degli operatori, peraltro solo eventuale. Neppure in astratto sarebbe configurabile una posizione differenziata riferita a un patrimonio già esistente.
Superando l’assorbimento, il Collegio affronta anche il merito e respinge la censura di violazione dell’art. 193 cod. strada. L’art. 122-bis, comma 1, cod. ass. priv., come modificato dal d.lgs. n. 184 del 2023, dispone che i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione o il cui uso è vietato in forza di misura dell’autorità competente non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in deroga alla stessa norma invocata dalle appellanti.
La circolare si limita pertanto a esplicitare una deroga sopravvenuta, rendendo applicabile l’art. 213 cod. strada e la conduzione al luogo di custodia da parte dell’affidatario senza obbligo di carro soccorso. Le indicazioni si inseriscono nelle modifiche che, dal d.l. n. 269 del 2003 al d.l. n. 113 del 2018, hanno ampliato le ipotesi di affidamento diretto anche per ragioni di contenimento degli oneri di custodia. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura interpretativa della controversia.
Nota della Redazione
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