Revocazione per omesso esame del motivo: la statuizione implicita la esclude (Cons. Stato n. 8963 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di revocazione per omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., non è configurabile quando il giudice d’appello abbia pronunciato, sia pure in via implicita, su quel fatto. La correzione della motivazione della sentenza di primo grado che affermi la permanenza dell’obbligo del comune di provvedere sulla domanda di condono e riconosca il diritto dell’ente a esigere il contributo di costruzione integra statuizione implicita sul punto. La revocazione è pertanto inammissibile, restando stabilizzata la clausola del titolo edilizio che impone al privato i versamenti dovuti.
Il Fatto
Il comune aveva subordinato il rilascio della concessione in sanatoria di un immobile a un versamento per oneri concessori e diritti di segreteria. Il privato impugnava la nota comunale, il TAR accoglieva per prescrizione del credito e ordinava di rilasciare la concessione. Il comune appellava, senza successo: la sentenza d’appello respingeva il gravame, emendando la motivazione di primo grado e affermando il dovere dell’ente di provvedere, nonchè una potestà non soggetta a prescrizione o a termine decadenziale, con compensazione delle spese.
Il comune proponeva quindi revocazione per l’asserito omesso esame del motivo sull’oneri concessori, lamentando che la sentenza d’appello non avesse deciso sulla prescrizione del credito. Il Ministero si costituiva, eccependo il difetto di legittimazione passiva; il privato contestava l’inammissibilità per difetto di errore di fatto e per sopravvenuta acquiescenza. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto all’acquiescenza, rileva che la concessione in sanatoria rilasciata nelle more recava espressa specificazione che i versamenti e le integrazioni restavano subordinati all’esito del giudizio d’appello: il titolo non è perciò idoneo a consolidare l’adesione alla sentenza di primo grado.
Quanto all’istanza di estromissione del Ministero, essa è disattesa: il dicastero era parte sin dal primo grado, avviato su iniziativa del privato; e comunque, in forza del combinato disposto degli artt. 400 cod. proc. civ., 39, comma 1, e 95, comma 1, cod. proc. amm., la notifica del ricorso per revocazione assume veste di mera litis denuntiatio.
Nel merito, il ricorso è inammissibile per inconfigurabilità dell’omesso esame del motivo sulla prescrizione degli oneri concessori. Il giudice d’appello, correggendo la motivazione del TAR, ha implicitamente ma in modo univoco riconosciuto il diritto del comune a esigere il contributo di costruzione, oltre agli accessori.
La Corte valorizza la consequenzialità tra le statuizioni. Affermato che, per effetto del vincolo dell’area, non è configurabile silenzio assenso sulla domanda di condono e che permane l’obbligo comunale di provvedere, la concessione in sanatoria medio tempore rilasciata costituisce esecuzione di quanto poi stabilizzato dalla sentenza d’appello, compresa la clausola finale che impone al privato i versamenti e la consegna del certificato di idoneità. La statuizione implicita esclude l’omesso esame del fatto posto a base della revocazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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