Decadenza dagli incentivi GSE per difetto dei requisiti documentali (Cons. Stato n. 6184 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I poteri di verifica, accertamento e controllo esercitati dal GSE in materia di Titoli di Efficienza Energetica rientrano nel potere vincolato di decadenza, volto a riscontrare l’esattezza delle dichiarazioni rese dal privato per l’accesso a sovvenzioni pubbliche. Tale potere resta estraneo al paradigma dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, salvo che il Gestore abbia compiuto uno specifico esame dei presupposti in sede di ammissione e li abbia successivamente rivalutati. Il limite temporale di diciotto mesi è applicabile solo dall’entrata in vigore della novella del 2015 e decorre, per il nuovo regime dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, dal 17 luglio 2020. L’accertata mancanza dei requisiti evidenzia un difetto originario della causa dell’attribuzione patrimoniale, imponendone il recupero secondo le regole della ripetizione dell’indebito, senza che possa fondarsi alcun legittimo affidamento del privato. La decurtazione dell’incentivo tra il 10 e il 50 per cento è rimessa alla discrezionalità tecnica del Gestore, non configurandosi un diritto del responsabile alla sua applicazione in luogo della decadenza.
Il Fatto
La società appellante, operante nel settore dell’efficienza energetica come ESco, aveva realizzato nel 2015 e 2016 una serie di interventi di efficientamento, ottenendo dal GSE la verifica e certificazione dei risparmi ai sensi del d.m. 11 gennaio 2017. Nel gennaio 2018 il Gestore avviava un controllo documentale su 84 richieste, sospendendo l’erogazione dei titoli.
All’esito della verifica, con provvedimento del marzo 2018 il GSE dichiarava la decadenza di 77 richieste e il recupero di quanto già erogato. La società impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento di decadenza e gli atti successivi, chiedendo altresì l’applicazione dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020, istanza respinta dal Gestore. Il TAR dichiarava improcedibili il ricorso e i primi sei motivi aggiunti e infondato il settimo. Avverso tale pronuncia la società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la censura relativa all’asserito superamento del termine di diciotto mesi. Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui il limite introdotto all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 dalla legge n. 124/2015 opera solo dall’entrata in vigore della novella e, per il nuovo regime dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, decorre dal 17 luglio 2020. Ne deriva che, prima di tale data, il Gestore poteva procedere alla verifica dei requisiti prescindendo da specifici limiti temporali.
Quanto alle carenze documentali, la Corte osserva che il GSE ha accertato l’impossibilità di riscontrare la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di ammissione rispetto allo stato effettivo degli interventi, ai clienti beneficiari e alla consistenza del progetto. Il provvedimento decadenziale costituisce quindi un atto dovuto, non riconducibile a mere irregolarità formali né a dichiarazioni false.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione del potere esercitato. Dopo la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020, la Sezione ha affermato che i poteri del GSE rientrano nel potere vincolato di decadenza per la mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l’ammissione. La configurazione dell’autotutela è possibile solo quando il Gestore abbia compiuto uno specifico esame dei presupposti e li abbia poi rivalutati, circostanza che non ricorre quando la decadenza discende dalle risultanze del controllo previsto dall’art. 12 del d.m. 11 gennaio 2017.
Il Collegio ribadisce inoltre che, vertendosi su erogazione di risorse pubbliche, l’interesse pubblico alla rigorosa comprovata sussistenza dei presupposti è in re ipsa. A fronte dell’indebita percezione di incentivi non può dubitarsi della ricorrenza di un indebito oggettivo e della legittimità del recupero, rispetto al quale non può fondarsi alcun legittimo affidamento del privato.
Quanto alla decurtazione tra il 10 e il 50 per cento, la Corte chiarisce che il responsabile non ha diritto alla sua applicazione in luogo della decadenza, poiché l’unico obbligo del Gestore è svolgere l’apprezzamento sull’alternativa, vagliando rilevanza e gravità delle violazioni nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica. Le violazioni riscontrate assumono rilevanza primaria e sostanziale, giustificando la decadenza integrale. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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