Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1230 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario il giudice amministrativo verifica preliminarmente il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione dello stesso, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina il pagamento delle somme dovute entro un termine perentorio. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento nomina un commissario ad acta, cui demanda di assicurare l’ottemperanza entro un termine successivo, decorrente dal vano scadere del primo. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari che dichiarano di aver anticipato le spese e non aver riscosso le competenze.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire alla ricorrente la carta elettronica del docente per un importo determinato, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva e, secondo l’attestazione prodotta, era divenuto definitivo.

L’amministrazione non aveva corrisposto quanto dovuto. Decorso anche il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma e ha depositato documentazione, tra cui un decreto dirigenziale che riconosceva la spettanza del credito e richiedeva l’accredito dei fondi. Al decreto non ha fatto seguito il pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le condizioni di ammissibilità del ricorso. Rileva che il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato rispettato, essendo decorsi duecentoquarantacinque giorni tra la notifica in forma esecutiva della sentenza e la notificazione del ricorso introduttivo.

Verifica poi il passaggio in giudicato della sentenza, requisito necessario ogni qual volta l’ottemperanza non riguardi provvedimenti del giudice amministrativo. Sul punto richiama il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. L’attestazione prodotta dalla ricorrente comprova la definitività del titolo.

Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il Tribunale osserva che il decreto dirigenziale di riconoscimento del credito e la richiesta di accredito dei fondi non sono stati seguiti dal pagamento, né all’avvio del giudizio né fino alla rimessione in decisione. L’inerzia dell’amministrazione permane dunque ingiustificata.

Il Collegio accoglie pertanto la domanda e ordina all’amministrazione di corrispondere la somma dovuta, oltre interessi, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di mancato pagamento nomina commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio VII Contenzioso della Direzione Generale per il Personale Scolastico, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori sessanta giorni dal vano scadere del primo termine.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in misura complessiva, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, che hanno dichiarato in ricorso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso le competenze. Il Collegio richiama il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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