Ottemperanza al giudicato e cessazione parziale della materia del contendere (TAR Piemonte n. 495 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato azionato in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., limitatamente ai ricorrenti che abbiano ricevuto le somme dovute. L’amministrazione che adempia solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso è soccombenza virtuale, con conseguente condanna alle spese di lite, ancorché la domanda di ottemperanza risulti in parte satisfattiva. Il termine per l’esecuzione del titolo giudiziale decorre dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, va nominato sin d’ora il Commissario ad acta.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, hanno agito in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di importo pari a quello dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, destinato all’aggiornamento professionale e da accreditare sulla carta elettronica del docente. Il giudice ha pronunciato la sentenza in forza della quale è stata richiesta la condanna dell’amministrazione all’accredito delle somme, con nomina di un commissario in caso di ulteriore inadempimento.

Nel corso del giudizio il difensore ha dato atto della intervenuta corresponsione delle somme in favore della gran parte delle ricorrenti, insistendo per l’accoglimento della domanda limitatamente a quattro di esse che non avevano ricevuto alcun pagamento. Il Ministero si è costituito in giudizio, senza contestare nel merito la domanda.

La Motivazione della Corte

Il giudizio di ottemperanza è stato introdotto ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale rimasto inadempiuto. L’art. 114 cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di adottare i provvedimenti necessari all’attuazione del giudicato, determinando le modalità dell’esecuzione e, se del caso, nominando un commissario.

La Corte ha rilevato che, in vista della camera di consiglio, l’amministrazione aveva corrisposto le somme spettanti a quindici ricorrenti, di modo che, nei loro riguardi, l’interesse all’ottemperanza è venuto meno per sopravvenuta esecuzione del titolo. Ne è conseguita la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., restando invece inadempiuto il titolo nei confronti delle quattro ricorrenti che non avevano ricevuto alcun pagamento.

Per queste ultime il Collegio ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, disponendo il pagamento delle somme liquidate nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione. Le decisioni in ordine all’esecuzione del giudicato non richiedono la definizione nel merito dei diritti accertati, ma solo l’adozione dei provvedimenti attuativi.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.

Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione, che ha dato esecuzione al titolo solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e con la refusione del contributo unificato. Il Collegio ha inoltre mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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