Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Molise n. 65 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che abbia accertato il diritto del docente supplente alla carta elettronica del docente. La notificazione della sentenza in copia conforme all’originale è idonea a costituire titolo esecutivo, non essendo più richiesta la spedizione in forma esecutiva dopo le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal D.lgs. n. 149/2022. Accertato l’inadempimento, il TAR ordina all’Amministrazione di eseguire le statuizioni nel termine assegnato e nomina commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La richiesta di somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è rigettata quando la nomina del commissario già fronteggi l’eventualità dell’inadempimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 209/2024 ha accertato il diritto della ricorrente, docente precaria titolare di supplenze nell’anno scolastico 2022/2023, al beneficio della carta del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditarle la somma di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
Passata in giudicato la sentenza, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza e la fissazione di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni violazione successiva. L’Amministrazione, costituitasi, non ha contestato la fondatezza della pretesa. La ricorrente ha poi chiesto il passaggio in decisione con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 19.07.2024.
Quanto alla notificazione, la sentenza era stata notificata in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione già in data 18.06.2024. Il TAR richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione risultano pertanto adeguate.
Il titolo azionato, sentenza del giudice civile, rientra tra quelli eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso è fondato quanto alla somma capitale di € 500,00, corrispondente a quella indicata nel titolo. Il Collegio precisa però che la ricorrente non ha titolo a pretendere il rimborso delle spese del giudizio di cognizione, assegnate con distrazione in favore del difensore antistatario, e che l’esecuzione di tale statuizione non costituisce oggetto del petitum.
Il TAR ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Dispone inoltre la nomina, fin d’ora, di un commissario ad acta ratione muneris nella persona del Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, attivabile su istanza della ricorrente in caso di vana scadenza del termine, con ulteriore termine di 40 giorni.
Quanto alla somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio non ravvisa allo stato i presupposti, proprio in considerazione della nomina del commissario; resta salva una diversa valutazione, su nuova istanza di parte, in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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