Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza alla carta del docente (TAR Piemonte n. 399 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la circostanza che l’amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso non impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., poiché l’interesse del ricorrente è ormai soddisfatto. Tuttavia, il ritardo nell’adempimento, intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio, giustifica la condanna alle spese in favore della parte ricorrente secondo il criterio della soccombenza sostanziale. Le spese seguono pertanto l’esito complessivo della vicenda e non la mera declaratoria formale di cessazione.

Il Fatto

Numerosi docenti hanno proposto distinti ricorsi per l’ottemperanza di sentenze emesse dai Tribunali di Torino, Ivrea, Asti e Biella, Sezione Lavoro, con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere somme a titolo di contributo per la formazione del docente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente. Le sentenze erano passate in giudicato.

Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno depositato memoria dando atto che l’amministrazione aveva adempiuto. La questione è giunta al TAR Piemonte, che ha riunito i ricorsi stante l’identità di motivazione e dispositivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il Presidente della Terza Sezione, con proprio decreto, ha adottato misure organizzative per lo snellimento dell’arretrato in materia di carta del docente, disponendo la trattazione congiunta e la riunione dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in caso di esito omogeneo. La riunione è operata a soli fini di pronta redazione e pubblicazione del provvedimento e non altera i meccanismi decisionali né il contenuto delle singole decisioni.

Nel merito, il Tribunale prende atto della memoria con cui i ricorrenti hanno rappresentato l’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione resistente. Su tale presupposto, e in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., dichiara la cessazione della materia del contendere.

Quanto al regolamento delle spese, il Collegio osserva che l’amministrazione ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso. Tale circostanza, che integra una soccombenza sostanziale, giustifica la condanna della parte resistente alla rifusione delle spese di lite per ciascun ricorso. L’esecuzione tardiva, quindi, se consente la declaratoria di cessazione, non esonera l’amministrazione dall’onere delle spese.

Le spese sono liquidate complessivamente in € 800,00 per ricorso, a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, e con rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Il Tribunale ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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