Obbligo vaccinale personale comparto sicurezza e sospensione dal servizio (TAR Piemonte n. 143 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, esteso dal D.L. n. 172/2021 al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico mediante l’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021, non è condizionato all’effettivo e attuale svolgimento del servizio. Esso è ancorato al solo dato astratto e generale dell’appartenenza dell’interessato alla categoria selezionata dal legislatore, con la conseguenza che l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa anche quando il dipendente sia già assente per malattia o altra causale. La disciplina non impone al datore di lavoro alcun obbligo generalizzato di ricollocamento o di adibizione a mansioni diverse. I vaccini anti Covid-19, autorizzati con procedura di autorizzazione condizionata, non sono qualificabili come medicinali sperimentali.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto in forza presso una Scuola del comparto sicurezza, riceveva un invito formale a produrre la documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione. Con PEC del 21 dicembre 2021 trasmetteva copia della prenotazione, ma la data fissata superava il termine di venti giorni previsto dalla legge. Il Comando provvedeva d’ufficio a una nuova prenotazione presso un centro vaccinale, disattesa dal ricorrente per una sopraggiunta indisponibilità attestata da certificato medico.

Con provvedimento dell’8 gennaio 2022 il Comando disponeva la sospensione immediata dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al giudice amministrativo deducendo l’illegittimità della sospensione, l’incompatibilità dell’obbligo vaccinale con la disciplina europea e costituzionale e la natura sperimentale dei vaccini. Rinunciava all’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’iter procedimentale delineato dai commi 2 e 3 dell’art. 4-ter, evidenziando che il responsabile della struttura deve verificare immediatamente l’adempimento dell’obbligo e, in caso di mancata produzione della documentazione, accertare l’inosservanza con atto che determina l’immediata sospensione. L’invito è stato regolarmente notificato e il termine è decorso senza la documentazione richiesta: la sequenza normativa risulta rispettata.

Sul dedotto obbligo di ricollocamento, il TAR richiama la Corte costituzionale n. 15/2023, che ha ritenuto non contraria ai principi di eguaglianza e ragionevolezza la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori non vaccinati, un obbligo datoriale di assegnazione a mansioni diverse. L’obbligo di ripescaggio costituirebbe un significativo fattore di rigidità organizzativa, non sussistendo le condizioni della fungibilità e dell’idoneità lavorativa residua.

Quanto alla sospensione intervenuta in pendenza di malattia, il Collegio aderisce all’orientamento del Cons. Stato, Sez. III (sentenze n. 2831 e n. 2835 del 2024, n. 9741 del 2023, n. 2925 del 2024, n. 1137 del 2025), secondo cui l’obbligo vaccinale non è condizionato all’effettivo svolgimento del servizio e ammette deroghe solo nei casi di accertato pericolo per la salute. L’appartenenza alla categoria è condizione necessaria e sufficiente, poiché la previsione mira ad arginare condotte elusive attraverso la strumentalizzazione del regime della malattia.

I motivi sulla pretesa natura sperimentale dei vaccini sono infondati. Il TAR distingue, nel Regolamento n. 536/2014, il medicinale sperimentale dal medicinale sperimentale autorizzato: solo i primi sono assoggettati alle norme sulla sperimentazione. I vaccini anti Covid-19 erano già autorizzati dalla Commissione europea mediante autorizzazione condizionata, che non incide sui profili di sicurezza né degrada il valore giuridico del provvedimento. Nelle more del giudizio i principali vaccini hanno ottenuto la conversione dell’autorizzazione da condizionata a standard.

Infine, sul profilo dell’efficacia e della sicurezza, il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 14/2023: le autorità scientifiche attestano concordemente la sicurezza dei vaccini oggetto di autorizzazione condizionata e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus. Il ricorso è respinto in quanto infondato, con compensazione delle spese processuali stante la limitata attività difensiva della Difesa erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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