Riserva posti volontari servizio civile richiede norma espressa (TAR Sicilia n. 1577 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riserva del 15 per cento dei posti nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale non dirigenziale spetta, nella disciplina applicabile ratione temporis, ai soli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito. Il servizio civile nazionale, prestato nel vigore della legge n. 64/2001, non è equiparabile al servizio civile universale, in assenza di una norma espressa che lo preveda. La modifica introdotta dall’art. 4, comma 4, del d.l. n. 25/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2025, non ha natura di interpretazione autentica e non retroagisce. Il giudice amministrativo non può sostituirsi al legislatore con un intervento additivo, attesa la chiarezza del dato normativo e la natura eccezionale della riserva.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami, bandito con D.D.G. M.I.M. n. 3122/2024, finalizzato alla copertura di 1.435 posti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione per la Regione Sicilia. Collocatasi al ventiduesimo posto della graduatoria di merito, non le è stata riconosciuta la riserva di posti prevista dall’art. 1, comma 9-bis, del d.l. n. 44/2023, in favore degli operatori che hanno concluso il servizio civile senza demerito.
Nella domanda di partecipazione aveva dichiarato di aver svolto il servizio civile nazionale senza demerito presso un ente locale siciliano, nel periodo compreso tra il 1.12.2015 e il 30.11.2016, allegando il relativo attestato. Ha quindi impugnato la graduatoria regionale approvata con D.D.G. U.S.R. per la Sicilia 11.8.2025, prot. n. 39088 e il successivo provvedimento di rettifica, contestando la mancata equiparazione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Ministero resistente. Il bando è stato impugnato solo in via tuzioristica, con formula “ove occorra”, e non produce effetti lesivi propri: la competenza resta quindi radicata in capo al TAR adito, anche in ragione degli effetti della graduatoria limitati al territorio regionale.
Nel merito, il percorso argomentativo muove dal dato testuale. L’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, nella versione applicabile ratione temporis, riservava la quota del 15 per cento ai soli operatori che avessero svolto il servizio civile universale. Il servizio prestato dalla ricorrente si è svolto nel vigore della legge n. 64/2001, in esito a un bando, a una selezione e a un contratto iniziati e conclusi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017, senza che possa invocarsi la disposizione transitoria dell’art. 26 del medesimo decreto.
Il Tribunale non ignora l’orientamento di segno opposto espresso da una parte della giurisprudenza amministrativa, che prospetta l’equiparazione sul presupposto della continuità tra i due istituti. Ritiene tuttavia di non discostarsi dall’insegnamento del Giudice d’Appello, secondo cui la continuità non legittima, in assenza di una norma espressa, l’equiparazione ai fini del riconoscimento dei benefici concorsuali. Le differenze tra i due istituti — cittadinanza richiesta, durata, impegno orario e obbligo formativo — confermano la diversità delle fattispecie.
La novella del 2025, che ha esteso la riserva anche al servizio civile nazionale, è stata qualificata dal Collegio come non retroattiva: essa vale per il futuro e non può essere ricondotta a una norma di interpretazione autentica. Il principio del tempus regit actum e la natura di lex specialis del bando impongono di applicare la disciplina vigente al momento della pubblicazione dell’atto, insensibile allo ius superveniens. Esclusa ogni equiparazione, il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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