Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la Carta docente (TAR Sicilia n. 1162 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che riconosce il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo, accertati i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega. All’ausiliario non è riconosciuto alcun compenso, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, riferito alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario, accogliendo il ricorso, le ha riconosciuto il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero a erogare euro 1.000,00 mediante buoni elettronici di spesa.

Il titolo è passato in giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio e non ha dato esecuzione alla condanna. Di qui la domanda di ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sussiste il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla documentazione in atti. Sussiste altresì l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR ordina all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

In caso di inutile decorso di tale termine, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio esclude il compenso, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, ma applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il TAR precisa poi che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato. Il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 189,00, oltre accessori, applicando analogicamente i minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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