Ottemperanza parziale e conversione del rito per transito figurativo nei ruoli tecnici (TAR Liguria n. 601 del 29.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo verifica la conformità dell’attività posta in essere dall’amministrazione alle prescrizioni del giudicato, senza sostituirsi all’esercizio del potere. L’esecuzione è corretta quando l’amministrazione dia corso agli adempimenti imposti dalla sentenza nei limiti della domanda ivi proposta. L’azione esecutiva è accoglibile, in mancanza di altri profili, quanto al capo di condanna alle spese di lite, con nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Ove la parte abbia proposto in via subordinata domande demolitorie e risarcitorie, il giudice dispone la conversione del rito camerale in rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, ufficiale di Polizia di Stato collocata in congedo, ha agito per l’esecuzione di una sentenza del T.A.R. Liguria che aveva annullato il provvedimento di dispensa dal servizio per fisica inabilità e la connessa dichiarazione di irricevibilità dell’istanza di passaggio ad altri ruoli. La sentenza ottemperanda ordinava al Ministero dell’Interno di verificare le condizioni per l’effettivo ricollocamento della dipendente nei ruoli tecnici della Polizia o nei ruoli civili, e, in caso di esito positivo, di dare corso al procedimento di utilizzazione; condannava inoltre l’amministrazione alle spese di lite.

Il Ministero, riscontrato il superamento dei limiti anagrafici per la permanenza in servizio, ha dichiarato improcedibile la richiesta di passaggio nei ruoli tecnici e ha attivato il procedimento di riutilizzazione presso le amministrazioni statali indicate dall’interessata, collocandola in speciale aspettativa. La ricorrente ha quindi dedotto violazione ed elusione del giudicato, chiedendo il transito figurativo con efficacia retroattiva, la ricostruzione della carriera e i connessi emolumenti; in via subordinata ha proposto domande di annullamento e di risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la portata del giudicato. La sentenza ottemperanda, in conformità e nei limiti della domanda spiegata nel giudizio di legittimità, aveva imposto all’amministrazione di verificare la sussistenza delle condizioni per l’effettivo ricollocamento della dipendente nei ruoli tecnici della Polizia, ovvero nei ruoli civili del Ministero o di altre amministrazioni statali. Il giudice dell’ottemperanza non può quindi pretendere un esito che il giudicato non aveva garantito.

Su questa base il Tribunale ritiene che il Ministero stia correttamente eseguendo le prescrizioni: accertato il superamento dei limiti anagrafici, ha attivato il procedimento di riutilizzazione presso le amministrazioni indicate, ai sensi del d.p.r. n. 339/1982. Il richiamo operato dalla ricorrente al precedente del Consiglio di Stato n. 949 del 18 febbraio 2009 è giudicato non pertinente, perché in quel caso il dipendente aveva contestato unicamente la dispensa dal servizio, senza dolersi del mancato transito in altri ruoli, e la ricostruzione della carriera era stata riconosciuta nel ruolo di appartenenza, senza necessità di accertare i presupposti del passaggio virtuale in una diversa posizione.

L’azione esecutiva è invece accolta quanto al capo di condanna alle spese. Dopo la notifica della sentenza presso l’Avvocatura dello Stato, la ricorrente aveva diffidato l’amministrazione al pagamento; il ricorso è stato proposto dopo oltre centoventi giorni dalla diffida. Il Collegio reputa superflua la notifica presso il domicilio reale dell’amministrazione, nell’ottica di snellimento degli adempimenti prodromici all’esecuzione, richiamando l’abolizione della formula esecutiva ai sensi del novellato art. 475 cod. proc. civ.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di compiere gli atti necessari all’esecuzione del capo di condanna, ivi inclusa, ove occorra, l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, nel termine di quaranta giorni, e nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Poiché la ricorrente ha esperito in via subordinata le azioni demolitoria e risarcitoria, dispone la conversione del rito camerale in rito ordinario e rinvia alla pubblica udienza, compensando le spese della fase di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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