Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta dirigenziale (TAR Sicilia n. 994 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm., il ricorso è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Il giudice amministrativo ordina quindi all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, assegnando un termine per l’ottemperanza spontanea e nominando, in caso di inutile decorso, un commissario ad acta. La nomina può cadere su un dirigente della stessa amministrazione resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. In tal caso non è dovuto alcun compenso, perché l’attività di ausiliario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il munus è intrinsecamente obbligatorio e il suo svolgimento è subordinato al deposito telematico tramite la procedura P.A.T.
Il Fatto
I ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 790/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che, nella contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva accolto i loro ricorsi e condannato l’amministrazione al pagamento di somme mediante emissione di carta docenti o analoghi buoni elettronici, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Il titolo esecutivo era passato in giudicato e notificato all’amministrazione, che tuttavia non aveva provveduto al pagamento. Di qui il ricorso per l’ottemperanza, proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con riguardo sia al passaggio in giudicato della sentenza, attestato agli atti, sia all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.
Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti illustrati, con ordine all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, è stata prevista la nomina di un commissario ad acta nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il commissario è stato individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV) del medesimo Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il Tribunale ha escluso il compenso, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, che, pur dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicato per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024.
Il Collegio ha poi precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo integra infine un’ipotesi di responsabilità amministrativa. Le spese, liquidate secondo la soccombenza, sono state commisurate ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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