Raggruppamento temporaneo, esclusione del componente e interesse a ricorrere (Cons. Stato n. 9032 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel raggruppamento temporaneo di imprese la stazione appaltante esercita i propri poteri, anche escludenti, nei confronti del raggruppamento quale operatore economico unitario, non dei singoli componenti. L’accertamento della causa di esclusione in capo a un componente non integra un provvedimento di estromissione dello stesso dal raggruppamento, perché l’amministrazione non è titolare del potere di incidere sui rapporti interni, che restano in ambito privatistico. Ne deriva la carenza di interesse all’annullamento dell’atto, non essendo configurabile il ripristino della situazione anteriore. Residua invece l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini della tutela risarcitoria, che nel merito va però esclusa quando la condotta del componente abbia concorso a determinare il pregiudizio e si ponga come causa sopravvenuta.

Il Fatto

La controversia riguarda la gara indetta da un Comune per la gestione integrata di un servizio di front office e orientamento. Il raggruppamento costituendo, con una società quale mandataria, si classifica primo. In occasione dell’avvio d’urgenza del servizio nelle more dell’aggiudicazione, i componenti comunicano che la mandataria è stata raggiunta da un provvedimento di esclusione adottato da un’autorità dell’Unione europea, con decorrenza dal 14 dicembre 2023 al 26 aprile 2024, dalle procedure finanziate con i relativi regolamenti.

La stazione appaltante comunica l’integrazione della fattispecie escludente di cui all’art. 94, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 36 del 2023 e invita il raggruppamento ad avvalersi dei rimedi dell’art. 97 del medesimo decreto. La mandataria impugna l’atto davanti al TAR, che dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello, pur accogliendo una censura in rito. Il provvedimento impugnato non ha escluso la mandataria dal raggruppamento: ha accertato l’integrazione della causa escludente e ha chiesto ai componenti di comunicare le misure adottate ai sensi dell’art. 97, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023. La conclusione si ricava dalla stessa nota del 23 gennaio 2024, con cui tutti i componenti, compresa la mandataria, avevano dichiarato la disponibilità ad autosospendersi o ad autoescludersi qualora l’amministrazione avesse ritenuto la situazione ostativa.

Il punto centrale è che l’amministrazione non è titolare del potere di escludere un componente del raggruppamento. Ai sensi dell’art. 65 d.lgs. n. 36 del 2023 i raggruppamenti temporanei sono operatori economici unitari: l’offerta è unica e la stazione appaltante si interfaccia con un’unica realtà giuridica. Il mandato collettivo previsto dall’art. 68 assicura l’unicità del centro di imputazione di interessi e responsabilità, mentre i rapporti interni restano affidati all’autonomia privata e non si riverberano, di norma, sul rapporto di diritto pubblico.

La Corte richiama la giurisprudenza eurounitaria: l’art. 19, par. 2, direttiva n. 2014/24/UE vieta di imporre forme giuridiche specifiche; la CGUE, sez. IV, 28 aprile 2022, C-642/20, esclude imposizioni ai singoli operatori; la CGUE, Grande sezione, 7 settembre 2021, C-927/2019, valorizza l’unicità del DGUE. Chi beneficia dell’opportunità imprenditoriale dell’istituto ne sopporta anche le conseguenze.

Poiché l’estromissione non è riconducibile al provvedimento, il suo annullamento non potrebbe ripristinare la situazione anteriore né l’aggiudicazione: la domanda caducatoria è inammissibile per carenza di interesse. Analogo esito per l’accertamento della causa escludente, poiché l’offerta del raggruppamento a tre è stata definitivamente esclusa e il raggruppamento a due, costituitosi dopo l’estromissione, è stato escluso con provvedimento non impugnato.

La censura sul risarcimento è invece fondata in rito: in funzione risarcitoria l’interesse all’accertamento dell’illegittimità non può escludersi. Nel merito la domanda è però infondata per la ragione più liquida: la condizione posta dalla mandataria si è verificata con la sola ricezione dell’atto, e la condotta delle mandanti, che hanno proseguito la gara estromettendola, si interpone interrompendo il nesso causale. Integrata la previsione dell’art. 30, comma 3, c.p.a., le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *