Inammissibile l’ottemperanza per condanna generica non determinabile nel quantum (TAR Sicilia n. 942 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il creditore può agire per l’esecuzione delle sole sentenze civili di condanna non generica e passate in giudicato. La domanda è ammissibile anche quando la decisione non contenga l’esatta determinazione della somma, purché dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione sia possibile quantificare il dovuto con una operazione meramente matematica. È invece inammissibile la domanda di ottemperanza di una condanna generica al pagamento di somme non determinate nel loro ammontare e non determinabili in modo pacifico. I poteri del giudice amministrativo, privo di giurisdizione sulla res litigiosa, restano limitati alla stretta esecuzione di quanto statuito nella decisione oggetto di ottemperanza.
Il Fatto
Un lavoratore, già dipendente di un istituto scolastico, ha agito in ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, divenuta definitiva per mancata impugnazione. Il titolo accertava il diritto alle differenze retributive e contributive relative a specifiche fasce stipendiali maturate dopo l’assunzione in servizio di ruolo.
Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di tali differenze, oltre accessori e interessi, nonché delle spese di lite liquidate in sede di cognizione e distratte in favore del difensore antistatario. Ha domandato inoltre la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Nel corso della camera di consiglio il Tribunale ha segnalato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., profili di parziale inammissibilità della domanda retributiva per genericità del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti del giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm.: la mancata impugnazione della sentenza, attestata da certificazione di Cancelleria, e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Su un piano concorrente, il Tribunale ha esaminato la genericità del titolo. Dalla decisione azionata non è possibile stabilire l’esatto importo del quantum debeatur, che non risulta specificato né determinabile mediante i criteri in essa fissati. Manca dunque il presupposto per l’esecuzione, non essendo configurabile alcuna operazione meramente matematica di quantificazione.
Il Collegio ha richiamato un indirizzo consolidato, dal quale non ha ritenuto di discostarsi: secondo l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’ottemperanza delle sentenze civili di condanna è ammissibile solo se il titolo non è generico, oppure se consente la determinazione pacifica della somma. Poiché il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulle questioni devolute al giudice ordinario, i suoi poteri restano confinati alla stretta esecuzione di quanto statuito.
Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità della domanda retributiva, mentre la domanda relativa alle spese di lite è stata accolta, trattandosi di importo già liquidato e quindi certo. L’Amministrazione deve provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di inerzia è stato nominato Commissario ad acta il responsabile pro tempore dell’ufficio competente, con facoltà di delega, per ulteriori sessanta giorni. Il Collegio ha infine disposto la penalità di mora sotto forma di interessi legali, dalla notificazione o comunicazione fino all’insediamento del Commissario, e ha condannato l’Amministrazione alle spese del giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.