Revoca Nuova Sabatini illegittima se i semirimorchi sono beni strumentali (TAR Piemonte n. 360 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Ministero revoca, in tutto o in parte, il contributo concesso ai sensi della disciplina c.d. Nuova Sabatini non costituisce esercizio di autotutela amministrativa, ma decadenza accertativo/sanzionatoria conseguente alla mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti, di applicazione sostanzialmente doverosa in fattispecie di indebita erogazione di denaro pubblico. Esso non è perciò soggetto al termine perentorio di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990, né richiede una specifica e motivata rivalutazione dell’interesse pubblico, recedendo il legittimo affidamento del privato di fronte all’esigenza di recuperare aiuti di Stato indebiti. La revoca è invece illegittima quando l’Amministrazione escluda i beni finanziati dalla categoria dei beni strumentali sulla base di definizioni elaborate in fonti europee a diverso fine, in particolare le direttive 2006/42/CE e 2007/46/CE, che disciplinano la sicurezza di macchine e veicoli e non delimitano l’ambito degli investimenti agevolabili.

Il Fatto

La società ricorrente presentava domanda di agevolazione finanziaria al Ministero dello sviluppo economico, nel quadro della disciplina c.d. Nuova Sabatini. L’investimento riguardava quattro semirimorchi con cassone ribaltabile, acquistati mediante contratti di leasing finanziario e destinati ad attività produttiva, con annessi interventi di interconnessione e integrazione.

Il Ministero, con decreto del 26.04.2022, riconosceva un contributo commisurato agli interessi sul finanziamento, pari a euro 38.577,13. Dopo le controdeduzioni della società, il Ministero disponeva la revoca parziale delle agevolazioni, ritenendo le spese non ammissibili e riducendo l’importo spettante a euro 2.597,78. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Piemonte. In sede cautelare il Collegio accoglieva l’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 e del legittimo affidamento, qualificando l’atto come annullamento d’ufficio soggetto al termine di dodici mesi. Il motivo è respinto. Il TAR, richiamando un proprio precedente, aderisce alla tesi secondo cui la revoca di cui all’art. 12 del d.m. 25.01.2016 integra una decadenza sanzionatoria per mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti, di applicazione sostanzialmente doverosa.

Trattandosi di recupero di aiuti di Stato indebiti, l’esercizio del potere non è discrezionale e difetta il termine perentorio dell’art. 21-nonies. Il legittimo affidamento del privato diviene recessivo, come confermato dai precedenti amministrativi richiamati nella decisione.

Il secondo motivo è invece accolto. Il Ministero aveva revocato il contributo senza valutare adeguatamente le controdeduzioni e senza svolgere i necessari approfondimenti istruttori. In particolare, aveva escluso i semirimorchi dalla categoria dei beni strumentali, sul presupposto che non fossero riconducibili alla nozione di “macchina” della direttiva 2006/42/CE, rientrando piuttosto tra i “veicoli” della direttiva 2007/46/CE.

Il Collegio ritiene non dirimente il richiamo alle due direttive. Esse regolano la sicurezza di macchine e veicoli e non condizionano la disciplina del finanziamento. L’attitudine alla circolazione non esclude che un bene assuma funzione di bene strumentale nell’attività produttiva, né una qualificazione in tal senso preclude di per sé l’agevolazione, in assenza di espressa previsione contraria. Nemmeno la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4/E del 30.03.2017 è dirimente, poiché concerne il trattamento fiscale dei beni e non la loro finanziabilità.

Nel quadro normativo di riferimento, composto dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, dal d.m. 25.01.2016 e dalla circolare MISE n. 14036/2017, non emerge alcun elemento che giustifichi un’interpretazione restrittiva: i semirimorchi possono qualificarsi macchinari o beni strumentali d’impresa. Il secondo motivo è quindi fondato e il terzo, prospettato in via subordinata, resta assorbito. Il ricorso è accolto con annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *