Ottemperanza alla Carta docente: commissario ad acta interno senza compenso (TAR Sicilia n. 549 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato in un dirigente della stessa amministrazione resistente. In tale ipotesi il mandato si presume conferito intuitu personae e rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: nessun compenso è dovuto. La regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, ancorché dettata per l’ottemperanza ai decreti di equa riparazione, si applica per analogia a ogni condanna al pagamento di somme di denaro. Nel giudizio di ottemperanza all’obbligo di erogare la Carta docente il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione spontanea e può infliggere la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Il Fatto
Taluni docenti ottengono dal giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accerta il loro diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con riferimento a più anni scolastici, e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dei corrispondenti buoni elettronici di spesa.
Il titolo, munito di attestazione di conformità e notificato, passa in giudicato. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, gli interessati propongono ricorso al TAR Sicilia per conseguire l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a., quanto al passaggio in giudicato del titolo e all’infruttuoso decorso del termine dilatorio decorrente dalla notifica. Accoglie quindi il ricorso e ordina all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze.
Per l’ipotesi di inerzia nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima struttura. Il punto qualificante attiene al compenso: nessuno è dovuto, poiché nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, e ne afferma l’applicazione analogica a tutte le condanne pecuniarie, con richiamo a una serie di pronunce di merito.
Il Tribunale precisa altresì che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato degli ausiliari del giudice.
Quanto alla misura coercitiva, il Collegio dispone a carico dell’amministrazione la penalità di mora dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidata negli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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