Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla carta docente (TAR Lombardia n. 4544 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo, assegnando un termine per il pagamento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentire il soddisfacimento del diritto già accertato nel titolo. L’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, la cui esatta misura e decorrenza vanno verificate secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le Amministrazioni dello Stato, è legittima la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il commissario, dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, non ha diritto ad alcun compenso.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4455/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa e la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudice rileva l’inottemperanza e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo.

Il Tribunale precisa i limiti del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamando gli artt. 1282 e ss. cod. civ..

Il Collegio verifica poi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli ulteriori accessori di legge, degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni, adottando anche variazioni di bilancio e ogni altro atto necessario. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione nell’importo di euro 800,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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