Ottemperanza al giudicato sull’assegnazione della Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 193 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, recante condanna dell’Amministrazione all’erogazione di un beneficio economico, integra titolo esecutivo azionabile con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. L’inadempimento protratto e ingiustificato del comando giudiziale legittima l’ordine di adempimento in un termine ultimativo, la nomina di un Commissario ad acta con facoltà di subdelega e la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali maturati fino all’integrale esecuzione. La mancanza di complessità degli adempimenti imposti e l’assenza di ragioni ostative addotte dall’Amministrazione giustificano l’applicazione della misura coercitiva.

Il Fatto

Alcuni docenti avevano convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al giudice del lavoro, ottenendo il riconoscimento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con condanna dell’Amministrazione all’erogazione dei relativi importi per gli anni scolastici rivendicati.

Divenuta irrevocabile la pronuncia, i docenti hanno notificato la sentenza in forma esecutiva e atteso invano il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997. Di fronte all’inerzia dell’Amministrazione, hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, sulla scorta della certificazione prodotta in atti, nonché l’avvenuta notificazione presso il Ministero e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto dichiarato ammissibile.

Nessun dubbio ha poi nutrito il Tribunale sull’appartenenza del provvedimento ottemperando al novero dei titoli esecutivi azionabili: si tratta di una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, riconducibile all’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

Sul merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione intimata, costituitasi con atto di mera forma, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo ai ricorrenti gli importi dovuti mediante accredito o assegnazione sulla Carta elettronica, oltre accessori di legge e spese di lite liquidate dal giudice civile. L’adempimento deve avvenire nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

In conformità alle richieste formulate, il Tribunale ha nominato sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, senza compenso ma con facoltà di subdelega ad altro dirigente del medesimo Ufficio.

È stata infine accolta la domanda di fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto l’applicazione non manifestamente iniqua, poiché l’inadempimento si protrae da mesi senza giustificazione, gli adempimenti imposti sono privi di complessità e l’Amministrazione non ha rappresentato ragioni ostative. La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia e sino all’integrale adempimento, restando il relativo pagamento compreso nel mandato commissariale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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