Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 180 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, quale giudice dell’ottemperanza, deve ordinare all’Amministrazione l’attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto del docente all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento. Il titolo esecutivo formato da sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra quelli azionabili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997, e non fornita dall’Amministrazione la prova dell’adempimento, va nominato il Commissario ad acta e fissata la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva agito davanti al giudice del lavoro per ottenere il beneficio economico previsto dalla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Con sentenza n. 487/2024 il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, ha accolto la domanda, accertando il diritto della ricorrente all’assegnazione della Carta per gli anni scolastici 2016/2017 e successivi e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 3.500,00.

Notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine di centoventi giorni, l’Amministrazione è rimasta inerte. La decisione è passata in giudicato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare i presupposti dell’azione. Ha accertato l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, come da certificazione prodotta in atti, e l’avvenuta notificazione della stessa presso il Ministero in data 17 maggio 2024. Ha poi verificato il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

Quanto all’ammissibilità, il Tribunale ha affermato che la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato appartiene al novero dei titoli esecutivi azionabili mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. La questione non presentava pertanto profili di inammissibilità.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione intimata, pur costituitasi con atto di mera forma, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento del giudicato. Tale inerzia ha giustificato l’accoglimento della domanda.

Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo alla ricorrente, mediante accredito o assegnazione sulla Carta elettronica, la somma complessiva di € 3.500,00 oltre accessori e le spese di lite liquidate dal giudice del lavoro, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della pronuncia.

Per il caso di inottemperanza oltre il termine assegnato è stato nominato un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, senza compenso e con facoltà di subdelega. È stata altresì accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione sino all’integrale adempimento. La penalità non è stata ritenuta manifestamente iniqua, essendosi l’inadempimento protratto da mesi senza giustificazione e non presentando alcuna complessità l’adempimento imposto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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