Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 107 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. e’ accolto quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza compenso, atteso il carattere onnicomprensivo della retribuzione dirigenziale. Il munus di ausiliario del giudice e’ intrinsecamente obbligatorio e non puo’ essere rifiutato ne’ inciso da disposizioni interne. La penalita di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e’ commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
I ricorrenti hanno adito il TAR per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero resistente al pagamento di somme, mediante emissione di buoni elettronici, in favore di ciascuno. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato.
Non essendo intervenuto il pagamento, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di adempimento e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si e’ costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Il ricorso e’ stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.
In caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facolta’ di delega, senza compenso: trattandosi di dirigente della stessa amministrazione resistente, l’attivita’ rientra nell’onnicomprensivita’ della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo a plurimi precedenti di merito.
E’ stato precisato che il munus di ausiliario del giudice e’ intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile ne’ inciso da disposizioni interne all’amministrazione, e che il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T. Ogni ritardo e’ foriero di responsabilita amministrativa.
Il Collegio ha inoltre disposto, a carico dell’amministrazione, il pagamento della penalita di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo. Le spese, liquidate in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza e sono quantificate avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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