Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta: esclusa la penalità di mora (TAR Sicilia n. 1278 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. La nomina anticipata del commissario costituisce misura idonea a garantire l’effettività della tutela e a prevenire violazioni successive, con la conseguenza che la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non può trovare applicazione. Il compenso del commissario non è dovuto quando l’incarico sia affidato a un dirigente della stessa amministrazione debitrice, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di una somma di denaro a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per alcuni anni scolastici. Il titolo, notificato in forma esecutiva, è passato in giudicato come attestato dalla cancelleria.
Nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’amministrazione non ha provveduto al pagamento della sorte capitale. Il ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, la condanna alla penalità di mora e la vittoria delle spese, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo che condanna l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro. Dalla documentazione prodotta emerge la copia della sentenza e l’attestazione del passaggio in giudicato, con la conseguente certezza del diritto azionato.
È risultato provato che la sentenza è stata notificata e che, alla data del ricorso, era ampiamente decorso il termine di centoventi giorni senza alcun adempimento. L’amministrazione non ha fornito prova dell’avvenuto pagamento, persistendo nell’inerzia. Il ricorso è dunque fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento della somma e degli interessi entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva nel successivo termine di sessanta giorni.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso qualsiasi diritto in capo al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dirigente della stessa amministrazione debitrice, la cui attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Tribunale ha invece respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La nomina anticipata del commissario, infatti, costituisce meccanismo idoneo a garantire l’effettività della tutela richiesta, escludendo la configurabilità di violazioni o inosservanze successive e rendendo non necessaria la misura sanzionatoria accessoria. Le spese, liquidate secondo il D.M. n. 55/2014 e distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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