Accesso agli atti e valutazione della performance dei dipendenti (TAR Sicilia n. 1223 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale, la pretesa di conoscere le valutazioni della performance e gli importi della retribuzione incentivante riconosciuti agli altri dipendenti non è sorretta da un interesse giuridicamente rilevante quando si risolva in una mera comparazione retributiva. L’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 richiede un interesse serio, effettivo, concreto e attuale, funzionalmente collegato alla cura o alla difesa di una posizione sostanziale. Tale interesse è soddisfatto dall’ostensione della scheda valutativa personale, dai criteri generali di valutazione e dalle tabelle anonimizzate con le fasce di merito. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste anche quando l’accesso inerisca ad atti adottati nella gestione dei rapporti di lavoro, ove il soggetto di diritto privato operi attività di pubblico interesse.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente amministrativo presso un consorzio per la ricerca nel settore lattiero-caseario, ha impugnato il tacito diniego formatosi sull’istanza di accesso trasmessa in data 5 novembre 2025. La richiesta riguardava i verbali, le determinazioni e i documenti sui criteri di valutazione della performance, le tabelle e gli elenchi nominativi dei dipendenti con gli importi dei premi, i verbali delle commissioni di valutazione e le eventuali comunicazioni alle rappresentanze sindacali.

Una prima istanza era stata rigettata per difetto di sottoscrizione. L’ente, costituendosi, ha eccepito la cessazione della materia del contendere, il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’inammissibilità della pretesa agli elenchi e alle schede individuali dei terzi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di difetto di giurisdizione. La richiesta di accesso si correla anche a esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa e investe il buon andamento dell’ente. L’inerenza della controversia all’attività di pubblico interesse di un soggetto di diritto privato sottoposto a controllo pubblico radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ancorché i documenti siano adottati nella gestione dei rapporti di lavoro.

La nozione di documento amministrativo dell’art. 22 della legge n. 241/1990 comprende ogni rappresentazione di atti, anche interni, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale.

Nel merito, quanto ai criteri valutativi, ai verbali e alla scheda individuale della ricorrente, la materia del contendere è parzialmente cessata. L’ente ha pubblicato la delibera che approva punteggi, fasce e indennità con le tabelle anonimizzate, e ha trasmesso a mezzo PEC la scheda personale. Tali documenti consentono alla ricorrente di conoscere e contestare la propria valutazione e la fascia di merito assegnata.

Residua la pretesa agli elenchi nominativi e alle schede individuali degli altri dipendenti con gli importi erogati. Il Collegio la rigetta. Manca un interesse di tipo comparativo giuridicamente apprezzabile: ogni valutazione resta autonoma e implica un congruo grado di discrezionalità amministrativa. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa (tra cui Cons. Stato, Sez. III, 27 ottobre 2015, n. 4903, e Sez. V, 19 maggio 2020, n. 3176) esclude che il mero confronto retributivo con i colleghi integri un interesse meritevole di tutela ex art. 116 c.p.a..

Quanto alle comunicazioni o informative sindacali, la domanda è infondata per difetto di prova sulla materiale detenzione dei documenti, onere che grava sul richiedente (Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622). Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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