Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 677 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’esecuzione di un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia condannato un ente pubblico al pagamento delle spese di lite, accerta l’inerzia dell’ente e ne ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta assicura la effettività della tutela, potendo l’organo straordinario porre in essere ogni atto necessario al pagamento. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è dovuta solo se non manifestamente iniqua, dovendosi valutare il tempo trascorso, la natura del credito e l’entità delle somme. Il compenso del commissario è liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002, con istanza da presentare a pena di decadenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al TAR Sicilia per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato un ente pubblico non economico al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.240,30, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La sentenza era stata notificata presso la sede dell’ente e risultava passata in giudicato. L’ente intimato non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la ritualità del ricorso e la sussistenza dei presupposti dell’azione esecutiva. Dalla notifica della sentenza era decorso il termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.

Accertata l’inerzia dell’ente, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme, fissando il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.

Quanto alla penalità di mora, la domanda è stata respinta. La misura è stata ritenuta manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso, della natura del credito e dell’entità delle somme pretese.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, con facoltà di delega a un funzionario munito della necessaria professionalità. All’organo straordinario è demandata l’allocazione della somma in bilancio, l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento materiale delle risorse.

Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione. Il compenso del commissario sarà liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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