Silenzio sullo Sportello Unico e convocazione per il contratto di soggiorno (TAR Sicilia n. 532 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La convocazione del lavoratore straniero ai fini della stipula del contratto di soggiorno costituisce atto esigibile nei confronti della Pubblica Amministrazione e non ha carattere meramente materiale, perché funzionale all’esercizio dell’attività provvedimentale culminante nell’acquisizione del contratto e nel rilascio del permesso di soggiorno. La matrice privatistica del contratto di soggiorno non sottrae la richiesta di convocazione alla sfera del potere amministrativo, essendo essa preordinata ad interessi e garanzie di carattere non strettamente privatistico. Il termine per provvedere coincide con quello di otto giorni stabilito dall’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998. Decorso inutilmente tale termine, il ricorso avverso il silenzio è fondato e l’Amministrazione va condannata a provvedere, con nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero titolare di nulla-osta per lavoro subordinato stagionale, dopo aver ottenuto il visto d’ingresso ed essere entrato in Italia, ha presentato istanza allo Sportello Unico per l’Immigrazione per la convocazione ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno e per il rilascio del kit necessario alla domanda di permesso di soggiorno. Il datore di lavoro si era reso irreperibile.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere in via espressa. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e per carenza di soggettività della Regione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto le eccezioni in rito. La notifica al Ministero dell’Interno è stata qualificata come denuntiatio litis, mentre l’evocazione dell’Amministrazione regionale è stata ritenuta validamente effettuata: la denominazione non pienamente corretta dell’ente intimato integra una mera irregolarità e non un vizio di notifica. La costituzione in giudizio dei soggetti titolari di legittimazione passiva ha prodotto effetto sanante, realizzando l’integrità del contraddittorio.

Nel merito, i giudici hanno richiamato Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2025 n. 4717, secondo cui la stipula del contratto di soggiorno è uno snodo fondamentale del procedimento: essa si colloca tra la fase dell’ingresso e quella del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Da qui la conclusione che la convocazione non è atto meramente materiale, ma espressione di uno specifico potere amministrativo.

La matrice privatistica del contratto non sposta la richiesta fuori dalla sfera provvedimentale, perché l’atto è conformato dall’art. 5-bis d.lgs. n. 286/1998 e risponde a garanzie non strettamente privatistiche, connesse alla sicurezza e all’ordinato svolgimento della civile convivenza, oltre che ai diritti retributivi del lavoratore. La tempestiva stipula agevola l’integrazione dello straniero e, ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998, il permesso per motivi di lavoro è rilasciato proprio a seguito della stipula del contratto.

Quanto al termine, il Collegio ha ritenuto spirato quello previsto, coincidente con gli otto giorni dell’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998: la scansione temporale della presentazione del lavoratore non può restare senza effetti sulla connessa attività amministrativa, che deve svolgersi in cadenze stringenti onde evitare che lo straniero permanga sul territorio senza che gli impegni del contratto divengano operativi.

Poiché l’istanza di convocazione era stata trasmessa in data anteriore alla notifica del ricorso, il termine era già scaduto. Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna dello Sportello Unico a provvedere entro otto giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e con nomina del dirigente del Centro per l’Impiego quale Commissario ad acta, con facoltà di sub-delega, per l’ipotesi di persistente inerzia. Le spese sono state liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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