L’ottemperanza al giudicato coinvolge tutte le parti del giudizio (TAR Sicilia n. 8 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, primo comma, del Codice del Processo Amministrativo, deve essere proposto nei confronti di tutte le parti del giudizio che hanno determinato la pronuncia del giudicato. Ne consegue che, in caso di condanna di un ente locale, l’ottemperanza va evocata anche nei confronti delle altre amministrazioni che siano state parti formali del processo, pur non essendo destinatarie dell’obbligo di pagamento, al fine di garantire la completezza del contraddittorio. Resta fermo che obbligato all’adempimento è il solo soggetto indicato nel titolo esecutivo. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice accoglie il ricorso e ordina l’esecuzione, nominando, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2226/2025 del Tribunale di Catania, con la quale era stato confermato un decreto ingiuntivo che ordinava a un Comune il pagamento di una somma per lavori di costruzione di una scuola elementare. Passata la sentenza in giudicato senza impugnazione, il Comune non ha provveduto al pagamento.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, evocando in giudizio, oltre al Comune, anche la Presidenza della Regione Siciliana, che era stata parte formale nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Quest’ultima ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo destinataria del titolo esecutivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 114, primo comma, del Codice del Processo Amministrativo, che impone di proporre il ricorso per ottemperanza nei confronti di tutte le parti del giudizio che hanno determinato la pronuncia del giudicato. Su questa base, la ricorrente ha correttamente evocato in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana: essa, pur non essendo destinataria dell’obbligo di pagamento, è stata parte formale nel precedente processo per opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Tribunale afferma così il principio secondo cui, in caso di sentenza di condanna nei confronti di un ente locale, il ricorso di ottemperanza deve essere proposto anche nei confronti delle altre amministrazioni coinvolte nel processo, per garantire la completezza del contraddittorio e l’effettivo adempimento della pronuncia. La partecipazione di tali soggetti non ne implica però la responsabilità sostanziale.

Il Collegio ribadisce, infatti, che, come stabilito dalla sentenza n. 2226/2025, il Comune è l’unico soggetto obbligato al pagamento, in quanto destinatario del decreto ingiuntivo confermato. La stessa sentenza ha escluso qualsiasi responsabilità della Regione Siciliana, imputando il ritardo nel pagamento esclusivamente alla gestione comunale.

Quanto al profilo dell’attualità dell’inadempimento, il Tribunale rileva che la notifica della decisione in forma esecutiva all’Amministrazione è avvenuta in data 29 aprile 2025. Al momento della notifica del ricorso era dunque decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del d.l. n. 269/2003, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 326/2003.

Non risultando l’intervenuto adempimento, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina al Comune di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione, o dalla notifica su istanza di parte se anteriore, e nomina, senza alcun onere economico, il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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