Ottemperanza al giudicato sulla Carta Docente e penalità di mora (TAR Toscana n. 195 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione, è decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 ed è intervenuto il passaggio in giudicato del provvedimento. Accertata la persistente inottemperanza dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine assegnato e dispone la nomina di un commissario ad acta. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., da far decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e da commisurare agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il proprio diritto a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire il beneficio per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione e spese.

Notificato il titolo esecutivo e decorso inutilmente il termine di legge, la ricorrente ha chiesto al TAR Toscana di ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento e di condannare il Ministero al pagamento delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto esaminato il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede, che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, e che la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro.

Su tali presupposti il ricorso è stato dichiarato ammissibile e, nel merito, fondato. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero, ove nelle more non abbia già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza di ottemperanza.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato dall’amministrazione nella corresponsione delle somme dovute ne giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità è stata fatta decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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