La relazione paesaggistica deve dare conto dei beni culturali nell’adeguato intorno (Cons. Stato n. 4729 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La relazione paesaggistica allegata alla domanda di autorizzazione deve dare conto non solo del vincolo che interessa direttamente l’area d’intervento, ma anche della presenza di beni culturali ricadenti nella medesima area vincolata e inseriti nell’adeguato intorno desunto dal rapporto di intervisibilità. L’art. 2 dell’allegato unico al d.p.c.m. 12 dicembre 2005 va letto unitamente all’art. 3.2 del medesimo allegato, che impone di simulare l’opera in un contesto visivo adeguato. L’omessa rappresentazione di un bene culturale vicino e ben visibile integra un difetto di istruttoria, che vizia l’autorizzazione e la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Non rileva, di per sé, l’assenza di un vincolo indiretto a tutela del bene, perché l’obbligo investe la completezza della valutazione dell’impatto sull’area circostante.

Il Fatto

Una società di infrastrutture per le telecomunicazioni chiede al Comune un’autorizzazione ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per installare una stazione radio base alta trentaquattro metri su un’area agricola soggetta a vincolo paesaggistico per la presenza di un corso d’acqua. Non intervenendo il parere della Soprintendenza, il Comune rilascia l’autorizzazione paesaggistica e la conferenza di servizi si conclude positivamente, con la sola prescrizione di verniciare l’antenna in azzurro chiaro.

Un’associazione di promozione sociale, attiva nella valorizzazione di un oratorio di epoca altomedievale sito a poca distanza, impugna gli atti. Il TAR Veneto rigetta il ricorso, ritenendo sufficiente la relazione paesaggistica: l’area non è gravata da vincolo indiretto, l’oratorio dista oltre centocinquanta metri e non è prospiciente. L’associazione appella; la società e il Comune resistono, riproponendo eccezioni di tardività e di difetto di legittimazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla tardività, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 962 del 2025, si afferma che il termine decorre dall’inizio dei lavori e che il cartello di cantiere può fondare una presunzione di conoscenza anticipata solo se chi eccepisce la tardività offre elementi concreti sulla sua effettiva visibilità, nella specie mancanti.

Quanto alla legittimazione ad agire, sulla scorta di Cons. Stato, sez. V, n. 7956 del 2023, si richiamano i requisiti delle formazioni sociali portatrici di interessi diffusi: finalità statutaria, consistenza organizzativa, stabilità territoriale e temporale. La vicinitas non si misura solo in metri, ma nell’idoneità del manufatto a interagire con l’interesse azionato: l’antenna, ben visibile a un centinaio di metri, è idonea a incidere sull’interesse alla valorizzazione del bene.

Nel merito il Collegio ritiene l’appello fondato. L’oratorio rientra nella nozione di bene culturale ex art. 10, primo comma, d.lgs. n. 42/2004, ma la relazione paesaggistica non lo menziona affatto. La sentenza di primo grado si è concentrata sull’assenza di un vincolo indiretto, mentre il vizio denunciato riguardava l’incompletezza dell’istruttoria.

L’interpretazione restrittiva dell’art. 2 dell’allegato unico al d.p.c.m. 12 dicembre 2005, limitata alla porzione d’area direttamente interessata dall’intervento, non è condivisibile. La norma va letta con l’art. 3.2, che richiede la simulazione dell’opera in un adeguato intorno desunto dal rapporto di intervisibilità. La totale omissione di riferimenti all’oratorio ha impedito all’Amministrazione di valutare compiutamente l’impatto dell’antenna su un bene culturale ricadente nella medesima area vincolata.

Gli atti impugnati sono dunque annullati per difetto di adeguata istruttoria, con riforma della sentenza. L’Amministrazione potrà rideterminarsi con una valutazione che tenga conto della specifica presenza dell’oratorio. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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