Revocazione per errore percettivo e difetto di evidenza del fatto (Cons. Stato n. 5379 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione è ammissibile solo se l’errore percettivo è evincibile con carattere di evidenza dalla documentazione richiamata dal ricorrente. Quando il documento addotto a sostegno del vizio è suscettibile di letture non univoche, il presupposto fattuale della sentenza non può dirsi pacificamente difforme dalle risultanze processuali. La parziale non conformità del sistema offerto agli standards tecnici non integra un travisamento degli atti, ma semmai un eventuale error in iudicando. La censura che contesti la struttura essenziale del percorso motivazionale, senza inficiarne la tenuta, va dichiarata inammissibile.
Il Fatto
La società odierna ricorrente aveva impugnato, davanti al TAR Toscana, l’aggiudicazione di un lotto relativo alla fornitura di sistemi analitici per laboratori di microbiologia. L’offerta della controinteressata risultava prima graduata con un punteggio superiore a quello della ricorrente.
Il TAR accoglieva il primo ricorso per motivi aggiunti, rilevando che la Commissione aveva valutato le performance dello strumento avvalendosi del metodo dell’Essential Agreement in luogo del Categorical Agreement previsto dalla legge di gara. Il Cons. Stato n. 7274/2025 riformava la decisione, ritenendo ammissibile il richiamo alla versione aggiornata della norma ISO. La ricorrente ha quindi proposto revocazione per errore percettivo e omessa pronuncia sulle eccezioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il primo profilo del vizio revocatorio. La ricorrente assume che la sentenza impugnata si fondi sulla supposizione che lo strumento offerto dalla aggiudicataria fosse adeguato alla versione più recente della norma ISO e che su tale base fosse stato valutato. La prova contraria sarebbe offerta dalla relazione della Commissione di gara, versata in atti.
La Corte rileva che già la relazione tecnica depositata dalla stessa ricorrente in primo grado escludeva un'”inadeguatezza” assoluta, configurando al più una non conformità parziale del sistema. Il dato non è dunque univoco nel senso prospettato.
Quanto al documento principale, il rilievo della Commissione sulla impossibilità di applicare lo stesso inoculo batterico per entrambe le ditte non dimostra che il sistema non fosse adeguato alla norma ISO 2021, ma solo che non ne rispettava appieno taluni requisiti esecutivi. Non è provato che tale difformità inficiasse irrimediabilmente l’attendibilità dei risultati in termini di E.A., soprattutto in presenza degli studi scientifici prodotti.
Il Collegio sottolinea inoltre che la stessa ricorrente, nella memoria del 31 ottobre 2024, aveva sostenuto che la Commissione avesse valutato i valori di essential agreement, argomentazione testualmente ripresa nei motivi aggiunti dell’11 novembre 2024. Questa lettura difforme del medesimo dato fattuale conferma l’assenza dei requisiti di evidenza e univocità richiesti per il rimedio straordinario.
Nella medesima relazione si afferma, peraltro, che la Commissione ha valutato le performance “sicuramente in termini di CA… ma anche in considerazione della ISO 20776-2 2021“. La successiva affermazione della sentenza impugnata non risulta quindi in contrasto percettivo con gli atti. Il vizio che la ricorrente imputa alla sentenza è semmai di error in iudicando, non di travisamento.
Nota della Redazione
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