Consorzio d’ufficio ex lege regionale e legittimità dell’esproprio per il lottizzante (Cons. Stato n. 9331 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La censura che non si confronti con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per difetto d’interesse, poiché lascia passare in giudicato la statuizione di primo grado e, con essa, la legittimità degli atti amministrativi gravati. Ove la sentenza abbia fondato la decisione sull’art. 32 l. reg. Marche n. 34/1992 e non sull’art. 27 l. n. 166/2002, l’appellante che continui a contestare l’applicazione di quest’ultima norma non assolve all’onere di critica specifica. La costituzione d’ufficio del consorzio ai sensi della legge regionale, decorso inutilmente un anno dall’individuazione del comparto, costituisce titolo per l’espropriazione degli immobili dei proprietari non aderenti, senza che si richieda il consenso totalitario. Il sindacato sulle scelte di perequazione delle quote ERP, ove non si deducano profili di eccesso di potere, investe valutazioni di merito sottratte al giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società proprietaria di aree ricomprese nei comparti di espansione residenziale di un comune marchigiano impugnava innanzi al TAR Marche le delibere consiliari di adozione e approvazione di un piano di lottizzazione convenzionato, del piano per l’edilizia economica e popolare e della variante parziale al PRG. Con motivi aggiunti censurava altresì le ordinanze dirigenziali di espropriazione definitiva e di occupazione temporanea, oltre agli avvisi di esecuzione.
Il TAR, riuniti i ricorsi, li respingeva nel merito, compensando le spese. La società proponeva appello articolando cinque motivi, incentrati sull’errata applicazione dell’art. 27 l. n. 166/2002, sull’assenza del consenso di tutti i proprietari del comparto, sull’illegittimità delle espropriazioni delle aree esterne al perimetro del piano e sulla distribuzione delle quote ERP.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui l’appellante sostiene che il TAR avrebbe applicato la legge n. 166/2002 a una fattispecie estranea ai programmi di riabilitazione urbana. La censura è inammissibile: il giudice di primo grado ha fatto testuale applicazione dell’art. 32 l. reg. Marche n. 34/1992, richiamando i commi che attribuiscono ai proprietari la facoltà di riunirsi in consorzio e consentono al comune, decorso inutilmente un anno, di procedere d’ufficio alla costituzione del consorzio. L’appellante non si confronta con questa ratio decidendi, che non risulta specificamente contestata e passa quindi in giudicato.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile e infondato. Esso muove dal medesimo presupposto erroneo dell’esclusiva applicazione dell’art. 27 l. n. 166/2002, laddove la norma posta a sostegno della decisione è l’art. 32 della legge regionale. Nel merito il Collegio sottolinea che tale disposizione prevede espressamente che la costituzione del consorzio è titolo per l’espropriazione degli immobili rimanenti, con cessione al consorzio in proprietà. Risulta perciò evidente l’attribuzione del potere espropriativo senza i presupposti postulati dall’appellante. La tesi dell’uso improprio del termine comparto resta apodittica, perché priva di indici ermeneutici a sostegno.
Il terzo motivo, relativo alle espropriazioni delle aree esterne al perimetro dei comparti, è inammissibile ai sensi dell’art. 101 c.p.a., che impone di formulare le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata. Il TAR aveva ampiamente motivato sulla riconducibilità della strada parco alle opere di urbanizzazione primaria e sulla ripartizione degli oneri tra tutti i comparti, in corrispondenza alle prescrizioni del PRG. Le deduzioni dell’appellante non sviluppano una critica argomentata a tali ragioni. Il Collegio ribadisce che l’appello non è un novum iudicium ma una revisio prioris instantiae.
Il quarto motivo, sulla distribuzione delle quote PEEP, è infondato. Il TAR ha motivato sui profili dedotti e tali motivazioni non sono state adeguatamente criticate. La doglianza, formulata come pretesa di una perequazione più equa, investe valutazioni di opportunità e di merito amministrativo, sottratte al sindacato giurisdizionale in assenza di profili di eccesso di potere. Quanto all’omessa motivazione sulle osservazioni endoprocedimentali, il Collegio rileva che, in linea generale, non è richiesta una puntuale motivazione e che nella specie essa è stata comunque fornita.
Il quinto motivo, sull’obbligo di rimborso degli oneri di urbanizzazione, è inammissibile, perché introduce una censura in larga parte diversa da quella di primo grado, e infondato, poiché il TAR ha espressamente motivato sul punto. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti costituite.
Nota della Redazione
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