Revoca dello status di rifugiato e accesso al documento classificato (Cass. civ. Sez. I n. 18427 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca dello status di rifugiato, qualora il provvedimento sia motivato per relationem ad un atto o documento amministrativo cui sia stata apposta la classifica di segretezza, la conoscibilità di quest’ultimo è assicurata in contraddittorio, a fini difensivi e per l’esercizio del controllo giurisdizionale, attraverso il procedimento ex art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007, che bilancia le esigenze di sicurezza e le garanzie difensive del giusto processo. La omessa attivazione di tale procedimento di ostensione non è idonea, né sufficiente, ad inficiare la motivazione per relationem. Il giudice dell’impugnazione ex art. 35 bis del d.lgs. n. 25/2008, senza sovrapporsi alla valutazione discrezionale dell’autorità competente, è tenuto al controllo di proporzionalità e adeguatezza alla luce del bene della sicurezza dello Stato. Il combinato disposto degli artt. 12, comma 1, lett. b) e 13, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 251/2007 può coprire non solo un pericolo reale e attuale, ma anche un pericolo potenziale.

Il Fatto

Un cittadino straniero, cui era stato riconosciuto lo status di rifugiato nel 2013 per persecuzione legata all’appartenenza a un gruppo sociale, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Milano il provvedimento del 14.02.2024 con cui la Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo aveva revocato tale status, disponendo l’obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso per dieci anni.

La revoca si fondava su due distinte ragioni: da un lato il pericolo per la sicurezza dello Stato, desunto da esternazioni violente diffuse sui social network; dall’altro la presunta erroneità delle dichiarazioni rese a sostegno della domanda di protezione. Il Tribunale, dopo aver audito l’interessato, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento, ritenendo non necessaria l’acquisizione della nota di polizia posta a fondamento della revoca. Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità, osservando che il provvedimento di revoca esponeva due distinte ed autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a privare il cittadino dello status. La mancata impugnazione di una di esse, quindi, non esclude l’interesse e l’ammissibilità del ricorso circoscritto all’altra.

Sul primo motivo, il Collegio ricostruisce la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi. L’art. 24 della legge n. 241/1990 esclude il diritto di accesso per i documenti coperti da segreto, mentre il D.M. 16 marzo 2022 individua i documenti relativi ai procedimenti di revoca dello stato di protezione internazionale la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza nazionale. La Corte rileva che l’art. 42 della legge n. 124/2007 non ha soppresso l’accesso difensivo, ma lo ha integrato, attribuendo all’autorità giudiziaria un ruolo attivo di bilanciamento tra riservatezza e istanze difensive.

Il provvedimento di revoca era motivato in parte per relationem alla nota del 17 gennaio 2024 della Polizia di prevenzione. La Corte ribadisce che il documento può essere motivato per relationem, purché gli atti richiamati siano indicati e resi disponibili. Quando però l’atto presupposto è munito di classifica di segretezza, l’esercizio del diritto di accesso deve avvenire mediante le modalità dell’art. 42, comma 8, che assicura l’ostensione in sede processuale con le cautele di conservazione e il diritto delle parti alla sola visione.

Il Tribunale, pur riconoscendo la strumentalità della nota, ha omesso di attivare tale procedura, ritenendo il documento tamquam non esset. La Corte censura questa scelta: le esigenze di riservatezza restano intatte e la mancata attivazione dell’ostensione non priva il provvedimento della sua motivazione complessiva, ma si riverbera negativamente sulle possibilità di difesa.

Sul secondo motivo, relativo al pericolo per la sicurezza dello Stato, la Corte richiama la giurisprudenza eurounitaria. L’art. 14, par. 4, lett. a), della Direttiva 2011/95/UE copre non solo un pericolo reale e attuale, ma anche un pericolo potenziale, lasciando all’autorità un margine di discrezionalità. Il Tribunale ha invece subordinato la revoca alla concretezza del rischio di passaggio all’azione offensiva, applicando un criterio proprio della diversa fattispecie di cui alla lett. b).

Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione del decreto e rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione perché proceda ai sensi dell’art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007 e riesamini la vicenda alla luce del principio enunciato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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