Giudicato sul canone nel rapporto di durata vale per annualità successive (Cass. civ. Sez. I n. 18503 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti giuridici di durata, e nelle obbligazioni periodiche che ne costituiscono il contenuto, il giudicato formatosi sull’accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni e spiega la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione. L’unico limite è costituito da una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Non integra tale modifica la mera rivalutazione della questione di diritto già risolta nel precedente giudizio. Il vincolo opera quando il fatto costitutivo è il medesimo e riguarda i soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, comprendendovi tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate e le questioni che ne costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari.

Il Fatto

Un condominio si opponeva all’avviso di pagamento emesso da un ente locale per il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche relativo a griglie e intercapedini, con riferimento all’annualità 2013. Il Tribunale accoglieva l’opposizione dichiarando non dovuta la somma richiesta. La Corte d’Appello rigettava il gravame dell’ente, accogliendo l’eccezione di giudicato esterno già formulata dal condominio in primo grado e fondata su una precedente sentenza del Tribunale che aveva escluso la debenza del canone per l’annualità 2009.

Il giudice di secondo grado rilevava che il presupposto dell’esigibilità era identico nelle varie annualità, ossia la presenza di griglie e intercapedini in corrispondenza dell’edificio condominiale, senza che l’appellante avesse dedotto circostanze di fatto diverse riferibili all’una piuttosto che all’altra annualità. Contro questa pronuncia l’ente locale proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., sostenendo l’insussistenza della necessità di un titolo concessorio per l’uso del suolo pubblico e invocando, in ogni caso, un giudicato esterno successivo alla sentenza impugnata, costituito da una pronuncia di legittimità che aveva confermato l’accoglimento dell’appello dell’ente per l’annualità 2011.

La Corte richiama la propria giurisprudenza in materia di rapporti di durata, secondo cui il vincolo del giudicato opera, pur se formatosi in relazione a periodi temporali diversi, a condizione che il fatto costitutivo sia il medesimo e con riguardo ai soli aspetti permanenti del rapporto. Nella specie il fatto costitutivo del diritto dell’ente a percepire il canone è identico per tutte le annualità: la presenza di griglie o intercapedini in corrispondenza dell’edificio condominiale.

Il giudicato, si precisa, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, includendovi tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio e le questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia. Non è quindi condivisibile l’assunto secondo cui la questione giuridica affrontata nei giudizi precedenti sarebbe sempre rivedibile nei successivi.

Quanto al preteso giudicato sopravvenuto, la Corte lo ritiene non pertinente: la pronuncia richiamata aveva rigettato il ricorso del condominio per difetto di autosufficienza, non potendo valutare il giudicato invocato. La sentenza impugnata, invece, ha ritenuto il giudicato valutabile perché correttamente citato. La diversità di esito processuale, sottolinea la Corte, è decisiva.

Infine, anche applicando il principio della posteriorità nella successione dei giudicati, prevale la più recente pronuncia di legittimità che ha rilevato tra le stesse parti l’esistenza di un giudicato. Essa può essere valorizzata anche se non citata dalle parti, in virtù del dovere di prevenire il contrasto tra giudicati e di conoscere i propri precedenti, nell’esercizio della funzione nomofilattica. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e agli accessori di legge.

Nota della Redazione

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