Imposta di registro fissa per decreto ingiuntivo e atto enunciato (Cass. civ. Sez. V n. 11180 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, quando il decreto ingiuntivo richiama il contratto in base al quale è sorta la prestazione pecuniaria, la tassazione in misura fissa si applica sia al provvedimento monitorio sia all’atto enunciato. L’accertamento dell’esistenza e del contenuto dell’atto enunciato costituisce valutazione di merito riservata al giudice di secondo grado. Il giudice di legittimità non può riesaminare il convincimento probatorio dei giudici del merito, ma controllarne la coerenza logico-formale e la correttezza giuridica. La questione non riproposta con appello incidentale è inammissibile per la prima volta in cassazione.
Il Fatto
Una società contribuente riceveva un avviso di liquidazione per imposta di registro, in misura fissa, riferito a un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace per un credito verso un cliente e al contratto sottostante, enunciato nello stesso decreto.
La società impugnava l’atto impositivo. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso; la Commissione tributaria regionale Campania, Sez. dist. Salerno, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, mentre l’Agenzia resisteva eccependo l’inammissibilità per difetto di autosufficienza e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la società deduceva la tardività dell’appello dell’Agenzia. Il motivo è infondato: nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di impugnazione di nove mesi, prevista per le controversie suscettibili di definizione agevolata dall’art. 6, undicesimo comma, d.l. n. 119 del 2018. Poiché il termine ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado scadeva tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2019, l’appello risulta tempestivo.
Con il secondo motivo la società lamentava la tassazione anche del “rapporto sottostante”, attività e non atto. Il motivo è generico ed in fatto: la sentenza impugnata ha accertato l’enunciazione di un contratto in base al quale era dovuta la prestazione pecuniaria, su cui si fonda il decreto ingiuntivo. Si tratta di apprezzamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in legittimità, come affermato dalla Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22.11.2023: il ricorrente non può contrapporre al giudice del merito una diversa lettura degli elementi di valutazione disponibili.
Quanto al terzo motivo, relativo all’alternatività tra IVA e imposta di registro, nessuna violazione sussiste: sia per il decreto ingiuntivo sia per l’atto enunciato è stata applicata l’imposta in misura fissa, per complessivi 400,00 euro. La Corte rileva inoltre che la società non aveva proposto appello incidentale e che la questione, estranea al thema decidendum del grado di appello, è inammissibile in cassazione.
Infine, il quarto motivo, con cui si contestava la prova dell’esistenza dell’atto enunciato, è del tutto generico. La sentenza impugnata ha accertato l’enunciazione di un contratto di fornitura posto a base del decreto ingiuntivo, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, secondo il richiamato precedente Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22.11.2023.
La Corte rigetta dunque il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 650,00 euro per compensi, oltre spese forfettarie ed esborsi, disponendo altresì il pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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