Contributo di solidarietà CNPADC nullo senza riserva di legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25616 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà istituito da una cassa previdenziale privatizzata con proprio regolamento costituisce prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. e soggiace alla riserva di legge; esso non rientra nell’autonomia regolamentare riconosciuta dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, che concerne le variazioni delle aliquote contributive, la riparametrazione dei coefficienti di rendimento e gli altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non le trattenute su trattamenti già quantificati e attribuiti. La prescrizione della pretesa di rimborso delle somme indebitamente trattenute è quella ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ., poiché il credito è controverso nel suo ammontare e non liquido ed esigibile; l’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 opera solo nell’ipotesi di riliquidazione del trattamento pensionistico.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a pagare al pensionato le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione di vecchiaia maturati, nei limiti della prescrizione decennale.
Il giudice di appello riteneva che la Cassa non potesse applicare il contributo, non essendo legittimata da alcuna norma di legge come richiesto dall’art. 23 Cost., ed escludeva la prescrizione quinquennale della pretesa restitutoria. La Cassa ricorre in Cassazione con tre motivi; il pensionato resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi investono la legittimità del contributo e l’autonomia regolamentare della Cassa. Il Collegio li dichiara inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., perché non offrono argomenti nuovi idonei a mutare il consolidato orientamento di legittimità, limitandosi a sollecitare un revirement già scrutinato in precedenti arresti.
Sul punto la Corte richiama il principio per cui l’autonomia regolamentare della Cassa è circoscritta dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 alle variazioni delle aliquote, alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento e agli altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale ambito ogni provvedimento che introduca una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti già quantificati e attribuiti, qual è l’art. 22 del Regolamento CNPADC.
Il contributo di solidarietà, anche secondo la Corte cost. n. 173/2016, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. e soggiace alla riserva di legge. L’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013, quale norma di interpretazione autentica, attiene ai soli provvedimenti incidenti sui criteri di determinazione del trattamento e non legittima la misura in esame, di carattere provvisorio e limitato nel tempo. La Corte esclude inoltre che l’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, possa dimostrare la legittimità del diverso contributo qui contestato, istituito con regolamento e non con norma di legge.
Il terzo motivo concerne la prescrizione. Il Collegio, richiamando Cass. n. 31527/2022 e il successivo consolidamento, afferma che la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. e art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 presuppone la liquidità ed esigibilità del credito. Ove sia controverso l’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ. L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 non è pertinente, riguardando la riliquidazione e non l’indebita trattenuta derivante da misura patrimoniale illegittima; ne segue l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, essendo il controricorso tardivo, e la condanna ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ. al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 27195 e n. 27433 del 2023.
Nota della Redazione
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