L’intervento del Fondo di garanzia INPS presuppone l’insolvenza del datore di lavoro in atto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1270 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Presupposto indefettibile per l’intervento del Fondo di garanzia gestito dall’INPS è l’insolvenza del soggetto titolare in atto del rapporto di lavoro, ossia del datore di lavoro che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto. Ove il rapporto, originariamente instaurato con una società poi ammessa all’amministrazione straordinaria, sia proseguito con una società cessionaria in bonis, il credito del lavoratore non può essere agganciato all’ex datore di lavoro dichiarato insolvente in epoca successiva al trasferimento. Gli accordi derogatori alla solidarietà ex art. 2112 cod. civ., configurabili come res inter alios acta, non condizionano l’adempimento dell’obbligazione pubblica di intervento del Fondo, che è assoggettata alla disciplina cogente della legge.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano, confermando la pronuncia del Tribunale di Monza, aveva accolto le domande di un lavoratore, dipendente di una società poi ammessa all’amministrazione straordinaria e successivamente passato alle dipendenze della società cessionaria del ramo d’azienda. Il giudice di merito aveva condannato l’INPS al pagamento delle quote di trattamento di fine rapporto non versate al fondo di previdenza complementare e delle retribuzioni non corrisposte, ritenendo legittimo l’intervento del Fondo di garanzia nonostante la prosecuzione del rapporto con il cessionario, in virtù di una deroga concordata alla solidarietà di cui all’art. 2112 cod. civ..
L’INPS ricorre per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 80/1992 e dell’art. 47 della legge n. 428/1990, sostenendo la mancanza del presupposto dell’insolvenza del datore di lavoro attuale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i motivi di ricorso, in quanto connessi, e li ritiene fondati, richiamando i principi già affermati nelle recenti pronunce concernenti i dipendenti della medesima società ammessa alla procedura (Cass. n. 1951 del 2025 e Cass. n. 23503 del 2025). Il Collegio ribadisce che, anche quando l’intervento sia richiesto per il mancato versamento delle quote di TFR al fondo di previdenza complementare, il presupposto indefettibile resta l’insolvenza del datore di lavoro in atto, ossia di colui che è tale al momento della risoluzione del rapporto (Cass. n. 4265 del 2025).
Nel caso di specie, non è controverso che il rapporto di lavoro sia proseguito con una società in bonis cessionaria del ramo d’azienda. La Corte chiarisce che la legge non correla il presupposto dell’intervento all’applicabilità delle tutele di cui all’art. 2112 cod. civ., come erroneamente prospettato dalla sentenza impugnata. Il profilo dirimente è che il credito del lavoratore non può essere agganciato, senza limiti temporali e prescindendo dall’attuale individuazione dei soggetti del rapporto, a un ex datore di lavoro dichiarato fallito in epoca in cui il vincolo non è più in essere (Cass. n. 19277 del 2018).
Una diversa interpretazione, che riconoscesse la doverosità dell’intervento anche a fronte della prosecuzione del rapporto con il cessionario, solo perché concordata una rinuncia alla solidarietà, svierebbe il Fondo dalla sua finalità istituzionale (Cass. n. 1951 del 2025; Cass. n. 34292 del 2024). La definitività dello stato passivo non preclude all’Istituto di contestare i presupposti di operatività dell’intervento.
Gli accordi derogatori alla garanzia ex art. 2112 cod. civ. non possono condizionare l’intervento del Fondo, che rappresenta l’adempimento di un’obbligazione pubblica soggetta a disciplina cogente. Tali pattuizioni configurano res inter alios acta e non dispiegano effetti sul rapporto previdenziale. L’inopponibilità degli accordi costituisce ragione prioritaria e assorbente, che consente di soprassedere alla disamina delle contestazioni sulla compatibilità con le prescrizioni dell’art. 47 della legge n. 428/1990.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi ribaditi, rimettendo al giudice di rinvio anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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