Straordinario dei turnisti h24 della sanità: onere solo formale dell’autorizzazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12820 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario è condizionato dalla sola presenza dell’autorizzazione, espressa o implicita, la cui mancanza determina l’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ. Il consenso del datore di lavoro alle prestazioni eccedenti l’orario normale può essere implicito, restando irrilevanti gli altri vincoli previsti dalla contrattazione collettiva. Per i lavoratori turnisti della sanità impegnati nella copertura h24 del servizio, il diritto al compenso per le ore eccedenti l’orario normale sorge quando il surplus orario si consolida nel tempo, trascendendo la flessibilità fisiologica del lavoro a turni.
Il Fatto
Un lavoratore turnista h24, addetto al Servizio Operativo 118, agiva in giudizio nei confronti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche per il pagamento di ore di straordinario maturate fino al trasferimento del servizio all’ASUR Marche, che non aveva riconosciuto il credito orario, impedendo il recupero tramite riposi compensativi. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello di Ancona, sul gravame dell’Azienda, la rigettava, ritenendo necessaria una formale e preventiva autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario ai sensi dell’art. 34 del CCNL Sanità, escludendo la rilevanza di un’autorizzazione implicita.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione afferma che la giurisprudenza di legittimità ha declinato il principio dell’autorizzazione preventiva in due ordini di specificazioni. Il primo attiene al rispetto delle formalità per il rilascio dell’autorizzazione, la cui osservanza è stata ritenuta irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto al compenso, a partire da Cass. n. 23506/2022. L’autorizzazione è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ., poiché esprime il divieto di remunerare il prolungamento della prestazione frutto di libera determinazione del dipendente e non collegato a esigenze di servizio vagliate dal dirigente.
Tale principio, di portata generale, è stato applicato anche al Comparto Sanità da Cass. n. 17912/2024, che ha chiarito come per autorizzazione si intenda che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del datore di lavoro, il quale può essere anche implicito. Il consenso, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento anche quando l’autorizzazione risulti illegittima o contraria al contratto collettivo.
Il secondo ordine di specificazione riguarda le prestazioni rese mediante meccanismi di inevitabile rimodulazione flessibile dell’orario, funzionali al pieno utilizzo del servizio pubblico. La Corte richiama i precedenti in materia di servizi di pronta disponibilità (Cass. n. 27797/2017) e, da ultimo, Cass. n. 31352/2024, che ha esaminato proprio il caso dei surplus orari del lavoro a turni di copertura h24.
In questo quadro, il turnista non matura il diritto al pagamento delle ore eccedenti quando la compensazione con le settimane successive è fisiologica. Ma la differenza con lo straordinario sfuma quando il surplus si consolida nel tempo, trascendendo la flessibilità imposta dall’organizzazione del lavoro. La sentenza impugnata, limitandosi a negare l’autorizzazione espressa e preventiva senza considerare il complesso quadro valutativo, viene cassata con rinvio.
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Nota della Redazione
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