Contributi di bonifica, onere probatorio e difetto di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 32665 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi consortili di bonifica, l’adozione del piano di classifica e l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza ingenerano una presunzione juris tantum di vantaggiosità dell’attività svolta dal Consorzio. Ove il piano non sia specificamente impugnato dal consorziato, incombe su quest’ultimo l’onere di provare l’assenza di benefici, non gravando alcun ulteriore onere probatorio sul Consorzio. L’avviso di pagamento è adeguatamente motivato quando indichi natura, importo del contributo, estremi della delibera di approvazione del piano e ufficio competente, non essendo necessaria la specificazione delle modalità di calcolo. Nel processo tributario, la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per le questioni non esaminate, essendo sufficiente riproporle nelle controdeduzioni ex art. 56 d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
La società proprietaria di terreni inclusi nel comprensorio del Consorzio di Bonifica ha ricevuto un avviso di pagamento per contributi consortili relativi all’annualità 2014, pari a € 3.516,88, determinato secondo gli indici di beneficio del Piano di classifica. La società non ha contestato né il piano né la ricomprensione dei terreni nel perimetro consortile, ma ha proposto ricorso eccependo la nullità dell’avviso per carenza di motivazione e la non debenza del tributo per assenza di beneficio.
La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto la prima eccezione e accolto la seconda, rilevando la mancata dimostrazione delle opere di manutenzione. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato, ponendo sul Consorzio l’onere di provare il beneficio fondiario e ritenendo insufficiente la delibera prodotta. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; la società intimata non ha depositato controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il Consorzio censura la violazione degli artt. 13, comma 1, l.r. 4/2012, 860 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. La Corte ritiene il motivo fondato richiamando Cass. n. 4126 del 2025: i contributi di bonifica sono oneri reali ex art. 21 r.d. n. 215/1933, dovuti dal proprietario del fondo situato nel perimetro, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati dalle opere.
Il Consorzio non è onerato della prova, spettando al proprietario dimostrare l’assenza di benefici. L’adozione del piano di classifica genera una presunzione di vantaggiosità per i fondi ricompresi nell’area di intervento. Se il piano viene specificamente impugnato, il beneficio deve essere provato dal Consorzio secondo la regola dell’art. 2697 cod. civ.; in mancanza di impugnativa specifica, la presunzione, di natura non assoluta ma juris tantum, deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. n. 6839/2020).
Il Collegio richiama altresì le Sezioni Unite n. 11722/2010, le Sezioni Unite n. 26009/2008 e Cass. n. 11431/2022: resta ferma la possibilità per il giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi ex art. 7 d.lgs. n. 546/1992. Nel caso di specie, non essendo il piano contestato, la presunzione doveva essere superata dal consorziato, con conseguente accoglimento del motivo.
Con il secondo motivo il Consorzio deduce la violazione del giudicato interno ex artt. 324 cod. proc. civ., 51 e 56 d.lgs. n. 546/1992. La Corte rigetta il profilo processuale: in presenza di decisum favorevole non è necessario l’appello incidentale, bastando le controdeduzioni per riportare in gravame la questione non accolta. È invece fondato il profilo sostanziale: l’avviso indicava natura, importo, estremi della delibera e ufficio competente, difettando solo la specificazione del criterio di calcolo.
La Corte richiama Cass. n. 28742/2023 e Sezioni Unite n. 22281/2022: non è necessaria la motivazione sulle modalità di calcolo una volta presenti gli elementi sufficienti a comprendere le ragioni della pretesa. Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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