Cass. civ. Sez. I n. 27585 del 22.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 27585/2026, depositata il 22/10/2026 (R.G. 5374/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto Espulsione dello straniero; diritto alla vita familiare.

Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5374/2026 proposto da: rappresentato e difeso dall’avv. per procura speciale in atti; -ricorrente – -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappres. p.t.; -intimatoavverso il decreto n. 23874/2025 emesso dal giudice di pace di Lecce, depositato in data 11.09.2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

Con provvedimento dell’11.09.2025 il giudice di pace di Lecce, nel rigettare il ricorso proposto dallo straniero avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti il 09.09.2025 dal Prefetto di Lecce, convalidava tale decreto, osservando che: tale provvedimento era stato legittimamente adottato, sussistendone i presupposti di legge, nel rispetto della normativa europea di cui alla direttiva comunitaria nr.115/CE/2008 (cd. Direttiva rimpatri), recepita con il d.l.n.89/2011, nonché dei principi costituzionali; come si evinceva dalla documentazione in atti e dalle verifiche effettuate dagli uffici competenti presso le banche-dati, il cittadino straniero risultava privo dei requisiti oggettivi (a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica) per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, non ricorrendo le condizioni reddituali normativamente previste per il ricongiungimento familiare ed avendo annoverato a proprio carico precedenti penali; altrettanto infondate erano le eccezioni di nullità e di illegittimità relative all’adozione del provvedimento di rigetto, poiché un’analisi provvedimento opposto dall’esame della documentazione esibita dall’ente resistente, chiaramente comprensibile la motivazione che aveva indotto il Prefetto ad adottare il provvedimento di espulsione, successivo e conseguenziale al provvedimento del Questore, nel pieno rispetto dei termini procedurali imposti dalla normativa; il cittadino straniero, il quale aveva presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno, aveva ricevuto, in data 31.07.2025, negli uffici della Questura di Lecce, l’atto di avvio del procedimento amministrativo diretto all’adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza.

Lo straniero ricorre in cassazione, avverso il suddetto decreto del giudice di pace, affidandosi a due motivi. L’Avvocatura Generale dello Stato, per conto del Ministero intimato, non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, ha depositato nota al fine di partecipare all’eventuale all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 19, 2° co., lett. d) t.u. imm. e omessa verifica del divieto di espulsione del ricorrente. Al riguardo, il ricorrente assume che: con il secondo motivo di ricorso in opposizione al decreto di espulsione, aveva eccepito la illegittimità del decreto espulsivo, in quando adottato in violazione di uno specifico divieto di espulsione sancito dall’art. 19 t.u. imm., essendo questi il coniuge di una donna che aveva partorito da appena un mese; infatti, era stato allegato al ricorso introduttivo il certificato di matrimonio ed il certificato di nascita delle due figlie; dall’esame del certificato di nascita della figlia secondogenita, prodotto in giudizio, in particolare, si desume che la stessa è nata il [omissis], mentre il provvedimento di espulsione e di accompagnamento alla frontiera sono stati emessi in data 9.9.2025, ossia dopo appena un mese dalla nascita della stessa figlia; il motivo di ricorso era dunque fondato ed il giudice di pace aveva l’obbligo di annullare il decreto di espulsione per violazione dell’art. 19, co. 2, lett. d), t.u. imm., che pone un divieto di espulsione nei confronti “delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono” (divieto che la Corte Costituzionale ha esteso anche al marito convivente; v. Corte Cost. 27.7.2000, n. 376), ma aveva però ignorato del tutto il dedotto motivo, confermando il decreto di espulsione sul presupposto che questo fosse un atto consequenziale al provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno, che era stato adottato “nel pieno rispetto dei termini procedurali imposti dalla Il secondo motivo denunzia violazione dell’art 13, 2° co. bis, t.u. imm. ed omesso esame dei cc.dd. criteri Boulti, in quanto il giudice di pace non aveva in alcun modo motivato sul motivo di impugnazione afferente al diniego del permesso di soggiorno per motivi di famiglia. I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.

In tema di espulsione dello straniero, l’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs.

n. 286 del 1998 (secondo il quale è necessario tener conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami con il paese d’origine) è applicabile anche nei confronti del cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non abbia formalmente richiesto il ricongiungimento familiare, con la conseguenza che l’effettività del legame familiare derivante dalla presenza di un figlio minore in Italia e da una convivenza more uxorio può e deve essere valutata, con accertamento caso per caso, nella sua valenza ostativa all’espulsione, dal giudice dell’opposizione all’espulsione, a nulla rilevando la mancata richiesta di autorizzazione ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 al tribunale per i Al riguardo, il giudice è tenuto ad accertare, ai sensi dell’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, la natura e l’effettività dei vincoli familiari dello straniero nel nostro Paese, verificando in concreto, anche alla luce della durata del soggiorno di quest’ultimo nel territorio nazionale, l’esistenza di un legame di cura e di assistenza con figli minori, nonché la stabilità della relazione all’interno dell’intero nucleo familiare (Cass., n. 10022/2026).

Nel caso concreto, il giudice di pace non ha tenuto conto della natura e dell’effettività dei legami familiari del ricorrente, come allegati (matrimonio e due figli), menzionando genericamente precedenti penali (senza indicarli), ed omettendo ogni bilanciamento del diritto all’unità familiare con l’interesse alla sicurezza pubblica, identificato con il mero riferimento alla mancanza del permesso di soggiorno e di documentazione relativa ai redditi disponibili.

Invero, giova rilevare che, in tema di espulsione del cittadino straniero, è ormai consolidato l’orientamento- cui il collegio intende dare continuità- a tenore del quale la condizione di inespellibilità correlata al rispetto del diritto alla vita privata e familiare, di cui all’art. 8 CEDU, deve essere bilanciata in modo proporzionato con le esigenze della sicurezza pubblica e di prevenzione delle minacce all’ordine pubblico, in linea con l’attenzione alla situazione concreta della persona straniera e dei suoi congiunti, garantita dall’art. 8 predetto, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, quale espressa nella sentenza n. 202 del della Corte Costituzionale (Cass., 17298/2025; n. 33146/2025; n. 10496/2026: in quest’ultimo caso la S.C. ha respinto il motivo di ricorso con cui era stata valorizzata l’esistenza di una vita privata e familiare suscettibile di tutela ai sensi della norma predetta, ritenendo eccessivamente generica la relativa prospettazione e, in quanto tale, inidonea superare le esigenze di pubblica sicurezza attestate dalla mole dei precedenti penali del ricorrente).

Le statuizioni appena adottate comportano, inevitabilmente, la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, il decreto d’espulsione emesso nei confronti del ricorrente non può essere convalidato.

Nulla spese, considerando mancata costituzione dell’Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, non convalida il decreto d’espulsione emesso nei confronti del ricorrente nel giudizio n. 9698/2025 R.G, in data Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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