Opposizione a intimazione di pagamento contributi lavoratore autonomo e competenza territoriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34326 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo a un lavoratore autonomo rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444, primo comma, cod. proc. civ. Il criterio del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente creditore, dettato dal terzo comma della stessa norma per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica al di fuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale. L’opposizione a intimazione di pagamento, in assenza di inizio dell’esecuzione, è disciplinata dalle norme delle controversie di lavoro e previdenziali.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione, avanti alla Sezione lavoro del Tribunale di Civitavecchia, avverso un’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, concernente due avvisi di addebito originati dal mancato pagamento di contributi previdenziali – gestione Commercianti.
Il Tribunale adito declinava la propria competenza territoriale, ravvisando l’applicabilità del terzo comma dell’art. 444 cod. proc. civ. e indicando quale giudice competente il Tribunale di Roma, sede dell’ufficio INPS che aveva emesso gli avvisi. Il ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza, sostenendo di aver agito in veste di lavoratore autonomo e invocando il primo comma della medesima norma.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 618-bis cod. proc. civ., che per l’opposizione all’esecuzione impone l’applicazione delle norme delle controversie di lavoro, salva la competenza del giudice dell’esecuzione se l’esecuzione è iniziata. Nel caso di specie non vi è alcun inizio di esecuzione, essendovi soltanto avvisi di addebito: trovano quindi applicazione i criteri delle controversie di lavoro e previdenziali, e in particolare quelli dettati dall’art. 444 cod. proc. civ.
Sulla qualificazione della posizione del ricorrente, la Corte rileva che l’opposizione riguarda contributi della gestione Commercianti, con la conseguenza che l’opponente ha agito in qualità di lavoratore autonomo e non di datore di lavoro per contributi nell’interesse dei propri dipendenti.
Da ciò deriva l’inapplicabilità del criterio della sede dell’ufficio dell’ente creditore, previsto dal terzo comma per le sole controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui tale disposizione non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale del primo comma (Cass. n. 23141/2011; nello stesso senso Cass. n. 12998/2024, Cass. n. 3690/2016, Cass. nn. 11646 e 21317/2004, Cass. n. 18013/2003).
Il criterio di collegamento territoriale va pertanto individuato con il Tribunale di Civitavecchia, nella cui circoscrizione ricade la residenza dell’opponente, dinanzi al quale il giudizio va riassunto. Il ricorso per regolamento di competenza è quindi accolto e la competenza territoriale è dichiarata in capo al Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, con rimessione delle parti anche per la regolazione delle spese di lite e assegnazione del termine di mesi tre dalla comunicazione del provvedimento per la riassunzione della causa.
Nota della Redazione
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