Norma innovativa e non interpretativa per il personale ex comandato dell’Ente Parco (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14576 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 67 della l.r. Sicilia n. 8 del 2018, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale del comparto ex comandato transitato nei ruoli dell’Ente Parco dei Nebrodi, riveste natura innovativa e non interpretativa. La norma, pertanto, opera esclusivamente ex nunc, equiparando per il futuro il trattamento di tale personale a quello in vigore negli altri Enti parco regionali. Lo stanziamento di cui al secondo comma, parametrato agli arretrati maturati al 31 dicembre 2017, costituisce una deroga parziale alla decorrenza prospettica della disciplina e non un acconto suscettibile di integrazione. Il diverso trattamento riservato in passato al personale ex comandato trova giustificazione nella eterogeneità degli status professionali, non integrando gli estremi della violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il Fatto
Il lavoratore, già comandato presso l’Ente Parco dei Nebrodi e successivamente transitato nei ruoli organici dell’ente, agiva in giudizio per ottenere la condanna dell’Ente al pagamento degli arretrati retributivi conseguenti all’equiparazione del proprio trattamento economico e giuridico a quello applicato al personale degli altri Enti parco regionali, riconosciuta dall’art. 67 della l.r. Sicilia n. 8 del 2018.
Il Tribunale di Patti accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello di Messina, in riforma della decisione, la rigettava. Il giudice territoriale escludeva la portata interpretativa e quindi retroattiva della disposizione, ritenendo che il secondo comma, stanziando una somma fissa per gli arretrati, costituisse una deroga parziale all’applicazione solo per il futuro della norma. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 67 della l.r. n. 8 del 2018 e del principio di parità di trattamento, ne afferma l’infondatezza. Il Collegio, riprodotto il testo della disposizione, osserva come il primo comma, attraverso l’utilizzo del modo indicativo, delinei il perimetro applicativo della norma, nel senso che il trattamento economico e giuridico ivi previsto si applica ex nunc anche al personale dell’Ente Parco dei Nebrodi. In assenza di elementi testuali che depongano per la natura interpretativa della previsione, la disposizione deve ritenersi innovativa, realizzando l’equiparazione dei trattamenti solo per il futuro.
Tale opzione ermeneutica trova coerente riscontro nella lettura del secondo comma. La previsione di uno stanziamento fisso di 300 migliaia di euro per gli arretrati maturati al 31 dicembre 2017 assume valenza parzialmente derogatoria rispetto al principio di decorrenza prospettica, senza che da essa possa desumersi la volontà del legislatore regionale di garantire una perequazione piena e integrale anche per il passato. La somma stanziata non costituisce, infatti, un anticipo o un acconto suscettibile di successiva integrazione.
Quanto alla dedotta violazione del principio di parità di trattamento e di buon andamento della pubblica amministrazione, la Corte richiama i principi espressi da Corte cost. n. 134 del 2024 e da Corte cost. n. 71 del 2021, secondo cui le diversificazioni nei trattamenti economici di diverse categorie di pubblici impiegati non contrastano con gli artt. 3 e 97 Cost. allorquando gli status professionali siano tra loro non comparabili. Nella specie, la specificità della categoria del personale ex comandato, evidenziata dalla stessa norma, costituisce ragione giustificativa del diverso trattamento ad esso riservato in passato, che il legislatore ha inteso colmare solo parzialmente mediante lo stanziamento per gli arretrati.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato. La Corte dà atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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