Notifica al primo difensore non sostituito e decorrenza del termine breve (Cass. civ. Sez. II n. 247 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nomina, nel corso del giudizio, di un nuovo difensore non autorizza, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che essa sia avvenuta in sostituzione del primo, dovendosi ritenere che a questi sia stato aggiunto un altro difensore, munito di pieni poteri di rappresentanza in base al carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato. Ne consegue che la notificazione della sentenza è correttamente eseguita presso il primo difensore non sostituito. È inoltre valida, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notificazione eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale, necessariamente corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco, restando parimenti valida la notificazione presso un concorrente domicilio fisico eventualmente indicato.
Il Fatto
Un ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva dichiarato inammissibile il suo appello, perché tardivo rispetto al termine di trenta giorni. La sentenza di primo grado era stata notificata al primo difensore, dapprima presso la cancelleria del Tribunale e poi a mezzo PEC presso il suo domicilio digitale.
Con due motivi il ricorrente ha censurato la decisione, sostenendo che i nuovi difensori costituitisi con successiva procura avessero sostituito il primo, con elezione di domicilio nel distretto, e che la notifica a mezzo PEC fosse stata effettuata a un indirizzo non conforme a quello del ReGIndE. La controricorrente ha resistito, documentando la coincidenza dei due indirizzi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, in quanto connessi, dichiarandoli entrambi infondati. Il percorso argomentativo muove dal principio del carattere disgiuntivo del mandato alle liti e dalla costante interpretazione secondo cui l’incarico conferito a un nuovo difensore si aggiunge a quello precedente, salvo che risulti una volontà contraria.
La Corte richiama il principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716, comma 2, cod. civ. e i precedenti Cass. n. 34800 del 2021, n. 8525 del 2017 e n. 9260 del 2005: in questa prospettiva la notifica della sentenza è correttamente eseguita presso il primo difensore non sostituito.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che, dopo l’introduzione del domicilio digitale previsto dall’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, è comunque valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza. Tale indirizzo è necessariamente corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6-bis del d.lgs. n. 82 del 2005, poiché il difensore è obbligato a comunicarlo al proprio ordine, che è tenuto a inserirlo sia nei registri INI-PEC sia nel ReGIndE.
Sul punto la Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 23620 del 2018, n. 33806 del 2021 e n. 39970 del 2021, ribadendo che resta parimenti valida la notificazione effettuata presso un concorrente domicilio fisico eventualmente indicato. Né rileva che la relata indichi un indirizzo estratto dal registro INI-PEC, essendo i due indirizzi coincidenti.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, regolando secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.